GDPR, la nuova difesa contro il telemarketing: cos’è e come avvalersene – L’ESPERTO – ECONOMIA
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo generale sulla protezione dei dati denominato GDPR: General Data Protection Regulation. Iscrivendosi si entrerà in un elenco di numeri che non si possono disturbare.
Nuove difese contro il telemarketing: ecco la guida per gli utenti
Stanno per scattare nuove difese per gli utenti contro il telemarketing molesto, con l’entrata in vigore di un apposito disegno di legge. Ma ci sono alcuni termini da conoscere per avvalersene. E vari aspetti da chiarire, per esempio l’eccezione a queste difese – introdotta all’ultimo momento – che permette di chiamare nell’ambito di contratti in essere o scaduti da non oltre 30 giorni.
Ecco una guida, che stiliamo con la consulenza dell’Autorità Garante della Privacy.
Qual è la novità principale?
Come richiesto da anni dal garante privacy e da molte associazioni, sarà potenziato il registro delle opposizioni, che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciale. Prima novità: il registro comincerà a difendere, dal telemarketing molesto, anche i numeri riservati (non presenti nell’elenco telefonico) e quelli cellulare. Primo l’utente poteva iscrivere solo quelli presenti in elenco. Seconda novità: l’iscrizione comporta l’annullamento di tutti i consensi concessi dall’utente in precedenza.
Cosa deve fare l’utente?
Andare sul sito e seguire le modalità (anche online) per registrare il proprio (o propri numeri). Quelli riservati – spiegano dal Garante a Repubblica – finiranno in automatico nel registro.
Quando scatterà la norma?
Non appena la legge andrà in Gazzetta Ufficiale. Ci vorrà forse qualche giorno per l’inserimento automatico dei numeri riservati, mentre l’utente potrà da subito iscrivere il proprio numero (cellulare e fisso).
Perché la nuova norma ci tutela di più? Anche prima era vietato chiamare numeri riservati e numeri di cellulare senza il consenso dell’utente
E’ vero, ma l’iscrizione al registro ha la forza di annullare tutti i consensi che l’utente aveva – spesso per errore o distrazione – fornito. La questione del consenso carpito era uno dei problemi principali della principale normativa. Se per caso si aveva dato il consenso (magari mettendo una crocetta in un momento di distrazione in un modulo di un supermercato) era difficilissimo riuscire a negarlo successivamente. E se risultava un consenso, il telemarketer poteva chiamare il numero in ogni caso, anche se riservato, di cellulare o fisso iscritto al registro.
L’iscrizione al registro funge quindi come tabula rasa per tutti gli eventuali consensi.
Una tutela ulteriore, della nuova norma, è il divieto a fare chiamate casuali con sistemi automatici di composizione.
Che succede se dopo l’iscrizione mi carpiscono di nuovo il consenso?
Allora per difendersi – spiegano dal Garante – l’utente può iscrivere di nuovo il numero al registro. La data di iscrizione farà fede, a negare tutti i consensi concessi in precedenza. Per i dettagli operativi del registro si aspetta però un decreto della Presidenza del Consiglio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Che vuol dire la clausola secondo cui “Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi”
E’ un’eccezione frutto di un compromesso ed è arrivata con un emendamento alla Camera, sgradito al Garante. Significa che anche se siamo iscritti al registro potranno chiamarci le società con cui abbiamo un contratto oppure quelle da cui abbiamo disdetto non più di 30 giorni prima. Per esempio, operatori telefonici che ci offrono un servizio aggiuntivo a quanto incluso nel contratto. Oppure che ci chiedono di tornare da loro entro 30 giorni dalla disdetta.
Come possiamo opporci alle chiamate dei soggetti di cui sopra?
C’è da sempre la possibilità di revocare il consenso. La nuova norma dice che queste dovranno essere “modalità semplificate”. Dal Garante spiegano che deve bastare l’invio di una mail, per esempio al nostro operatore telefonico. A una ricerca su internet, ci risultano disponibili online le mail “privacy” di quasi tutti gli operatori telefonici.
Ma se mi chiamano lo stesso nonostante l’iscrizione al registro oppure – nel caso di cui sopra – l’invio di una revoca del consenso?
A quel punto è possibile, come prima, segnalare il tutto al garante privacy, che agirà di conseguenza.
Ma che garanzie abbiamo che a questo punto il Garante riuscirà a tutelare i nostri diritti? Anche prima le aziende violavano impunite i nostri diritti privacy
È vero ma la nuova norma offre un’arma in più: rende corresponsabili i soggetti beneficiari della campagna marketing. Per esempio, il Garante privacy potrà colpire così non solo le tante – a volte evanescenti e con sede all’estero – società di call center ma anche gli operatori telefonici che se ne sono avvalsi. Tra l’altro, è così un incentivo per loro a investire su società che lavorano in regola, all’interno dell’Unione europea. Inoltre, da maggio scatta la normativa GDPR che consentirà al Garante di sanzionare le società fino al 4% del loro fatturato annuo. Un forte deterrente contro chi vuole fare il furbo o contro gli operatori che si affidano a call center poco seri.
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