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l Dipartimento dello Sport aggiorna le FAQ
Il Dipartimento per lo sport del governo ha aggiornato le FAQ in ambito sportivo per quanto riguarda le risposte alle domande più frequenti in merito a quanto disposto dal DPCM 3 novembre per il mondo dello sport. Dopo la circolare del Ministero dell’Interno una nuova fonte ancora più specifica per chiarire area per area le domande più ricorrenti in particolare sugli allenamenti e la possibilità di spostamenti.
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
Quali sono gli sport di contatto? Le disposizioni relative alle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica agli sport di contatto ed il relativo elenco sono contenute nel decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020.
Cosa si intende per “attività individuale”? Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020.
Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19? L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?
Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Ciò poiché gli allenamenti e le competizioni nazionali sono consentite all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio. È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale.
È consentito l’uso della bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.
SPORT DI CONTATTO
I centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?
I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all’aperto.
L’attività sportiva e quella motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
FAQ SUGLI SPORT INDIVIDUALI
I centri tennis e padel amatoriali proseguono? Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.
SPORT DI SQUADRA
È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?
Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) del Dpcm 3 novembre 2020.
Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.
A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 2020, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.”?
Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
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