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Castellammare di Stabia

Decreto Rilancio: nuove misure a sostegno delle PMI

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Il Decreto Rilancio al fianco delle imprese italiane, interviene sul tessuto economico-produttivo dell’Italia attraverso misure ad hoc pensate per sostenere le piccole, medie e grandi imprese nel percorso di superamento della crisi

Decreto Rilancio: sostegno alle piccole, medie e grandi imprese nel percorso di superamento della crisi. Ulteriori misure sulla base del fatturato. Caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari

I

l Decreto Rilancio interviene sul tessuto economico-produttivo dell’Italia attraverso misure ad hoc pensate per sostenere le piccole, medie e grandi imprese nel percorso di superamento della crisi innescata dalla pandemia del Covid-19. Questo obiettivo è perseguito attraverso un completo e articolato piano di misure che garantiscono aiuti e liquidità alle imprese, sostegno ai lavoratori, agevolazioni fiscali e previdenziali differenziate sulla base delle diverse esigenze delle imprese italiane.

Nello specifico, il Decreto Rilancio, oltre a intervenire in via generalizzata con misure quali l’estensione della cassa integrazione, il rinvio dei versamenti e degli adempimenti, l’azzeramento degli oneri di sistema per le bollette, il pagamento dei crediti vantati con la P.A. e il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, prevede ulteriori misure differenziate sulla base del fatturato delle imprese. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

– contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro;

– rafforzamento patrimoniale per le imprese con ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro;

– sostegno alla ricapitalizzazione attraverso il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro;
– Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

A seguito della positiva decisione della Commissione Europea, sono stati emanati i decreti di attuazione delle misure contenute nell’articolo 26 del Decreto Rilancio, rivolte alle società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.

Destinate, all’interno degli specifici requisiti pervisti dal Decreto, a quelle PMI che hanno subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, queste misure introducono importanti strumenti di sostegno per le PMI che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto (il 19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Questi provvedimenti prevedono la introduzione di crediti di imposta, volti al rafforzamento patrimoniale delle suddette imprese, e la creazione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sostenere e rilanciare il sistema economico e produttivo italiano mediante il co-investimento da parte dello Stato. Si tratta di un insieme di misure di importanza strategica per la nostra economia, che orientano verso la crescita la risposta dell’Italia alla crisi Covid-19, all’interno di un’azione complessiva che punta a garantire una ripartenza all’insegna degli investimenti, dell’innovazione, della crescita dimensionale e della sostenibilità.

Per la ripresa economica dell’Italia è fondamentale assicurare la tenuta delle PMI e il loro accesso al credito, aiutarle ad assorbire le perdite causate dalla crisi e favorire la loro patrimonializzazione, sostenendo le imprese che decidono di investire sul proprio rilancio. L’azione del Governo prosegue, quindi, lungo due direttrici: proteggere il nostro sistema produttivo dall’emergenza e, allo stesso tempo, guardare al futuro, alla competitività e al ruolo della nostra economia nello scenario globale.

Crediti di imposta

L’Articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell’art. 26 prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, in G. U. n. 210 del 24 agosto, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale
Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Altri requisiti
A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

L’ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria.
Nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

La società deve rispettare alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, ecc.).
La distribuzione di riserve prima dell’1 gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito.

Decreto Rilancio. FONDO PATRIMONIO PMI

L’art. 26 comma 12 prevede la istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un Fondo, con dotazione iniziale di 4 miliardi di euro e gestito da Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020, di obbligazioni o titoli di debito subordinati, emessi dalle società di capitali con i requisiti sopra descritti, ma con ricavi fra i 10 e i 50 milioni di euro, ed un numero di dipendenti inferiore a 250, e che hanno effettuato, entro la medesima data del 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.

Con questa forma di co-investimento, lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato (quasi-equity) emesso dall’impresa per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l’aumento di capitale privato ed il 12,5% del fatturato 2019.

Gli strumenti finanziari sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. I prestiti hanno una durata di sei anni (salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni) e il tasso di rendimento è quello moderato, previsto dal Temporary Framework.

L’impresa che riceve il finanziamento si impegna a reinvestirlo nell’azienda, destinandolo all’attività operativa: capitale circolante, costi del personale, investimenti per espansione o ammodernamento. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha definito caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.

I principali benefici attesi da questa misura sono, tra gli altri, il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto leva del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.

Il provvedimento prevede un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito dal Gruppo Invitalia.

Caratteristiche delle società beneficiarie
Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
con un numero di occupati inferiore a 250;
abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, non inferiore ad euro 250.000;
al 31 dicembre 2019 rispettano alcune condizioni di “virtuosità” (es. non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà; si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; si trovano in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ecc.).

Decreto Rilancio. Caratteristiche delle emissioni
L’importo massimo è pari al minore tra:
3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e
il 12,5% dei ricavi 2019;
le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, in deroga all’articolo 2412 del codice civile;
Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come quelli previsti nel Decreto Liquidità o ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione Europea, i cui limiti massimi per azienda sono pari al maggiore tra:
doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
25% del fatturato del 2019;
fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.
il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni;
gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un’unica soluzione alla data del rimborso;
i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari.
Obblighi per le società emittenti
Non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci;
utilizzare il finanziamento per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Redazione Lazio/(Maria D’Auria)

 

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