Secondo la Cassazione sussiste l’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Catania su un presunto traffico illecito di rifiuti che coinvolgerebbe le Ong.
La Suprema Corte con sentenza 43710-2019 ha annullato, con rinvio, l’ordinanza del Riesame di Catania che aveva invece confutato l’ipotesi della Procura guidata dal Procuratore Capo Carmelo Zuccaro secondo cui i rifiuti sanitari provenienti dalle navi delle Ong Vos Prudence e Aquarius e relativi alle cure prestate ai migranti potessero essere infettivi.
Il Tribunale del Riesame di Catania aveva negato il reato, per l’assenza di un’organizzazione, pur considerando esistente la potenziale infettività dei rifiuti derivanti dalle operazioni di salvataggio, compresi i rifiuti sanitari derivanti dall’assistenza prestata a bordi ai migranti, smaltiti non correttamente. Materiale a rischio infettivo che avrebbe dovuto essere trattato con la predisposizione di appositi mezzi, era stato invece classificato come rifiuto speciale, con l’applicazione della più vantaggiosa tariffa di 8 euro al sacco.
Il Tribunale del riesame aveva “cancellato” il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, fino a raggiungere una somma di oltre 460 mila euro sui beni dell’indagato Francesco Giannino, titolare della “Mediterranean shipping agency” e agente marittimo per conto dei centri operativi di Bruxelles e Amsterdam della organizzazione non governativa Medici senza frontiere. Giannino, ricostruiscono i giudici, svolgeva più compiti: dalla predisposizione di documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi Ong nel porto di Augusta, alla gestione dei contatti con le sub agenzie presso gli altri porti italiani di approdo, fino all’organizzazione delle forniture di bordo e dei materiali inclusi nei kit dati ai migranti soccorsi.
La Corte di Cassazione ha invece accolto la tesi della Pubblica accusa, invitando il Tribunale del riesame di Catania a rivedere la decisione, tenendo presente che il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, può essere contestato anche quando solo una parte delle molte attività da compiere nel giro di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata “avvalendosi di una struttura a ciò anche solo in parte deputata e a fine di ingiusto profitto”.
“L’ordinanza impugnata – scrive la Cassazione – deve quindi essere annullata, essendo ravvisabile l’errata interpretazione dell’articolo 452, denunciata dal pubblico ministero ricorrente, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame, da compiere tenendo conto di quanto evidenziato circa la struttura del reato contemplato dalla disposizione denunciata e la sufficienza, al fine della configurabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che anche solo una parte delle plurime attività da compiere – conclude la Suprema Corte – nel ciclo di gestione dei rifiuti sia svolta in forma organizzata”.
Ad avviso dei Giudici della Cassazione è emersa “la sistematica illecita miscelazione dei rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di tali navi (costituti da indumenti indossati dai migranti, scarti degli alimenti loro somministrati, materiali utilizzati per l’assistenza medica a bordo) con quelli solidi urbani o speciali non pericolosi, così eludendo, a fine di profitto, le disposizioni concernenti il trattamento di rifiuti infetti”.
Per la Cassazione il quadro è compatibile con l’utilizzo della struttura imprenditoriale per organizzare la gestione dei rifiuti allo scopo di ottenere un duplice risultato: il risparmio di spesa per le Ong e l’aumento del giro d’affari per Giannino. E non bastano ad escludere il reato la semplicità delle operazioni di raccolta e conferimento né la mancata prova della consapevolezza degli incaricati della raccolta e dello smaltimento. È dunque sbagliata – per la Cassazione – la conclusione del Tribunale del Riesame di Catania sulla non configurabilità del reato a causa dell’assenza di mezzi e risorse nell’ambito di una struttura anche rudimentale. Ora il Tribunale dovrà rivedere il suo verdetto in linea con le indicazioni fornite dai giudici di legittimità.
La Corte Suprema di Cassazione, nell’ordinamento giudiziario vigente nella Repubblica Italiana, rappresenta il Giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla Magistratura ordinaria.
A
dduso Sebastiano
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