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Canapa: Sequestrati 26 kg dalla Guardia di Finanza di Palermo

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Canapa: Guardia di finanza sequestra 26 chili di cannabis light, denunciati 13 commercianti all’ autorità giudiziaria per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

Canapa:La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Palermo ha sequestrato oltre 26 chili di cannabis light tra foglie, inflorescenze, oli e resine, e hanno denunciato 13 negozianti per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

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Le sostanze sequestrate, in molti casi sistemate dentro distributori automatici in strada e liberamente accessibili, erano confezionate e pronte per la vendita, con etichettatura mendace.
L’attività è frutto di una mappatura effettuata dagli specialisti del nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza insieme ai colleghi del 2° Nucleo operativo metropolitano e della Compagnia di Partinico.

 Canapa: Cosa dice la legge

La legge 242/2016 prevede la possibilità di coltivare cannabis sativa con bassa concentrazione di principio attivo (Thc), stabilendo tuttavia che la canapa light venga destinata solo a determinati usi (energetici, ecologici, industriali, didattici o alimentari), previa trasformazione e lavorazione.

Un nuovo elenco approvato ad agosto dal Ministro Bellanova sui prezzi massimi unitari per il mercato agevolato dei prodotti agricoli include tra le piante officinali le infiorescenze di canapa a uso estrattivo e riconosce le infiorescenze di canapa industriale tra le piante officinali.
canapa-infiorescenze-decreto-prezzi
In ogni caso, è vietata la commercializzazione al pubblico di foglie, inflorescenze, oli o resine ottenute dalla coltivazione di questa tipologia di cannabis, come espressamente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite, riconoscendo che tali comportamenti integrano il reato di cessione di sostanze stupefacenti.
 
“ogni condotta di cessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, da un lato è estranea dall’ambito di operatività della predetta legge, dall’altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplina contenuta nel T.U. stup.. Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell’art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti (v. Corte di Cass., SS.UU. n. 30475/2018; conforme Cass. Civ., sez III, n. 14735/2020)
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