Un breve decalogo su come è possibile perseguire gli autori dei fastidiosi roghi di sterpaglie, rami ed altri rifiuti considerati (erroneamente) non pericolosi
Nonostante i numerosi interventi del legislatore in materia, il divieto di bruciare sterpaglie, rami e vegetazione secca viene spesso ignorato. Tanto che ormai sono pochissimi i cittadini che segnalano gli episodi alle autorità competenti. In alcune zone il fenomeno è talmente diffuso che è diventato banale anche solo parlarne (eccetto sui social, dove le lamentele sì abbondano, ma sono quasi sempre fini a se stesse). In alcuni casi questa pratica gode anche di una sorta di “silente comprensione” da parte di chi, evidentemente, ignora che la combustione incontrollata di residui vegetali provoca diossine, monossido di carbonio, polveri sottili, in quantità molto preoccupanti.
Ma veniamo al dunque: come posso difendermi da chi appicca i roghi?
Innanzitutto c’è da sapere che il comportamento del nostro vicino aspirante piromane può essere perseguito sia civilmente che penalmente
L’art 844 del Codice Civile vieta la propagazione fumi e calori nelle proprietà dei vicini, qualora tali immissioni superino la cosiddetta “normale tollerabilità”. L’illecito si configura anche nel caso in cui il vento spingesse tali immissioni all’interno di una proprietà privata. Il soggetto che ritiene di essere stato leso da tale condotta può dare il via ad un’azione di risarcimento del danno, anche qualora si trattasse di un singolo episodio.
Per quanto riguarda l’ambito penalistico, l’art. 256 del Codice dell’ambiente (reato di illecito smaltimento dei rifiuti) può punire (con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro) chi effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
In fine, tale comportamento – come suggerisce lo Studio Cataldi – potrebbe rientrare tra quelli punibili con il cd. decreto Terra dei Fuochi, d.l. n. 136/2013 (convertito con L. n. 6/2014).
Chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punibile da due a cinque anni di reclusione.
Ma le sterpaglie e gli altri residui vegetali sono considerati rifiuti?
A rispondere a questo quesito è l’art. 13 del d.lgs. n. 205/2010 che, modificando l’art 185 del Codice dell’ambiente, ha stabilito che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, vadano considerati e trattati come rifiuti.
In aggiunta, la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che “la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente con l’arresto”.
C
ome noiosamente elencato qui sopra, sono tanti i modi con i quali possono essere perseguiti gli autori di questi tanto fastidiosi roghi. Ma serve attivarsi realmente, contattando le forze dell’ordine e denunciando negli uffici competenti. E se pensi che è da persone pedanti spingersi fino alle azioni legali, ricordati di una cosa: ne va della salute di tutti.
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A cura di Mario Calabrese
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