Questo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti delle società al termine dell’ ottava giornata di campionato:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata sostenitori delle Società Genoa, Napoli e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori ************
Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, in occasione dell’allontanamento del proprio allenatore, ripetutamente lanciato monetine ed altri oggetti, tra le quali bevande che bagnavano l’Arbitro addizionale n.2, nonché per aver lanciato monetine nei confronti di un Assistente senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette semipiene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.
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