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Comito e Petroni deferiti per ipotesi multiproprietà Juve Stabia – Trapani

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Juve Stabia e Trapani, arrivano i deferimenti per l’ipotesi di multiproprietà. Il comunicato ufficiale della Procura Federale con le motivazioni dei deferimenti

Juve Stabia e Trapani, arrivano i deferimenti per l’ipotesi di multiproprietà

 

Di seguito il comunicato ufficiale della Procura Federale con i deferimenti oggi disposti e le relative motivazioni.

Il Procuratore Federale F.F, esaminate le risultanze istruttorie dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria procedente ed esperite le indagini federali,  ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Petroni Fabio per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 7, dello Statuto della F.I.G.C. ed all’art. 16 bis delle NOIF commi 1, 2 e 3per avere rivestito contemporaneamente, per il tramite di società da lui controllate e mediante interposizione del Sig. Edoardo Comito, il ruolo di socio delle società S.S. Juve Stabia s.r.l. e Trapani Calcio s.p.a. dal 21.6.2019 al 9.7.2019.

2) il Sig. Comito Edoardo, amministratore e legale rappresentante della società S.S. Juve Stabia s.r.l. e, in virtù di tale carica, legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società all’epoca dei trasferimenti di quote del capitale della predetta società avvenuti nel corso della stagione sportiva 2018/19,  a) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e all’art. 3, comma 2, del vigente Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico:
per non avere provveduto – nel termine stabilito dalle norme federali – a comunicare alla Lega competente l’intervenuto mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto con atto del 4 febbraio 2019; 

b) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019
per non avere fornito, nella sua qualità di Legale Rappresentante di Capri Stabia Partecipazioni s.r.l., entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della società SS Juve Stabia Srl del 4.2.2019 in misura superiore al 10% del capitale sociale, la documentazione attestante i suddetti requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria;

c) per rispondere della violazione dell’art. 22, comma 1, del vigente C.G.S.

per non essersi presentato all’audizione disposta dagli organi inquirenti della giustizia sportiva senza addurre alcun legittimo impedimento. 
3) il Sig. Parente Antonio, amministratore della società GAP s.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e 8, comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, 2, comma 2, e 31, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019,
per non avere fornito, all’atto dell’acquisizione di quote della società S.S. Juve Stabia s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta in data 31.10.2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal Regolamento di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019; 
4) il Sig. De Simone Maurizio, amministratore e legale rappresentante della società FM Service s.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1 , del previgente C.G.S., oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all’art. 15, comma 7, delle N.O.I.F. e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015 e n. 90/A del 5.4.2019,
per non avere fornito, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della società Trapani Calcio s.p.a. in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta in data 6.3.2019, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento di cui ai Comunicati Ufficiali n. 189/A del 26.6.2015, n. 72/A del 28.7.2015″.

 

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