Il Presidente ha disposto la chiusura delle attività commerciali, delle scuole e degli uffici con divieto di circolazione, salvo eccezioni.
Dall’11 gennaio 2021 Messina sarà zona rossa, insieme ai comuni di Ramacca e Castel di Iudica, entrambi della provincia di Catania. Lo prevede un’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena pubblicata.
Lo prevede l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, n. 6 del 9 gennaio 2021 “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca”. Il provvedimento, preso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza – viste le relazioni delle Asp di Messina e Catania e sentiti i sindaci – serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus.
Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio.
È fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.
Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
Una misura particolare riguarderà Messina considerato il ruolo strategico nei collegamenti, sarà sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia.
Nella zona degli imbarcaderi, inoltre, restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella Città dello Stretto e, più in generale, nell’Isola.
Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità).
Resterebbero chiusi barbieri, parrucchieri, lavanderie e servizi di pompe funebri.
Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Uno stralcio dell’ordinanza:
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lt;<… ORDINA Articolo 1 (Ulteriori disposizioni urgenti per i Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca – istituzione della zona rossa -) 1. In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e dalla Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca si applicano le seguenti misure: a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante; b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese; c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività; g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. 2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Articolo 2 (Disposizioni finali) 1. La presente Ordinanza, con efficacia dall’11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il Presidente MUSUMECI>>.
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