Consiglio dei Ministri accordo raggiunto sul fisco: dal testo ‘definitivo’ sono state stralciate ampie parti dell’articolo 9 del decreto, ovvero la norma sulla dichiarazione integrativa che ha scatenato lo scontro tra i due soci di maggioranza
L’accordo raggiunto dal Consiglio dei Ministri sul decreto legge fisco, dopo giorni di polemiche tra Salvini e Di Maio, con lo stralcio del cosiddetto scudo penale della questione dei capitali e beni all’estero, ecco cosa cambia dopo l’accordo tra Di Maio e Salvini sul decreto fiscale
span style="font-family: Arial, sans-serif;">Scudo penale
Nel nuovo testo non sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa per i beni e le attività finanziarie detenute all’estero. Il vero nodo all’origine dello scontro era però rappresentato dalla non punibilità dei reati e in particolare dalla norma che introduceva lo scudo penale per riciclaggio e autoriciclaggio. Al comma 9 dell’articolo 9, nel vecchio testo si prevedeva la non punibilità per i reati tributari di dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento Iva anche in connessione alle condotte connesse a riciclaggio o impiego di denaro o di proventi illeciti e quelle relative all’autoriciclaggio (fino alla data del 30 settembre 2019).
Altra modifica sostanziale, sempre in base a quanto dichiarato da Conte e dai due vicepremier, riguarderà  il tetto del condono. La vecchia norma prevedeva una soglia di 100.000 euro sull’integrazione degli imponibili, comunque non oltre il 30 per cento di quanto già  dichiarato, per singola imposta da sanare e per periodo d’imposta (dal 2013 al 2016). Ora invece il tetto sarà  di 100.000 euro di imponibile e varrà  per ogni anno di imposta e non più per singola imposta, quindi non sarà  cumulabile.
L’aliquota media
Il resto dell’impianto della pace fiscale dovrebbe comunque essere confermato. Quindi sugli importi da far emergere si applicherà  un’aliquota del 20% ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap. Discorso diverso per l’Iva per la quale si calcolerà  l’aliquota media, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovver soggette a regimi speciali.
Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Resta quindi confermato anche lo stralcio totale delle cartelle sotto i 1.000 euro per gli anni d’imposta dal 2000 al 2010, la rottamazione ter e il contenzioso tributario con la possibilità  di pagare senza sanzioni o interessi il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50% in caso di vittoria in primo grado.
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