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Castellammare di Stabia

Stangata per la Juve Stabia dopo la partita a Cosenza: Il giudice sportivo emette una sanzione di 10.000 euro

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n’ammenda salata per la Juve Stabia. Il Giudice Sportivo ha comminato alla società campana una multa di € 10.000,00 a seguito di alcuni comportamenti non corretti verificatisi durante l’ultima partita.

A pesare sulla società stabiese è stato il comportamento scorretto di alcuni tifosi che, nel corso della gara, hanno lanciato ben quattro fumogeni nel settore occupato dai tifosi della squadra avversaria e altri due direttamente all’interno del terreno di gioco.

Un episodio che getta un’ombra sulla tifoseria stabiese e che ha costretto il Giudice Sportivo a prendere provvedimenti drastici. La multa inflitta alla società serve da monito e sottolinea l’importanza di un comportamento corretto sugli spalti.

La Juve Stabia, dal canto suo, dovrà continuare a lavorare per sensibilizzare i propri tifosi e prevenire episodi simili in futuro.

Il club dovrà mettere in campo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle partite, tutelando sia la propria immagine che quella del calcio in generale.

La stessa sanzione è stata inflitta anche al Cosenza per il medesimo comportamento scorretto tenuto dai propri sostenitori.

Questo il disposto del Giudice Sportivo:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Modena, Palermo e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammende
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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