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Castellammare di Stabia

Juve Stabia, ammende per l’amm. unico Polcino e il ds Lovisa

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Juve Stabia, ammende dalla FIGC all’amministratore unico Filippo Polcino e al ds Matteo Lovisa in merito al contratto di Matteo Bachini.

Juve Stabia, ammenda di 6.000 euro all’amministratore unico Filippo Polcino e al direttore sportivo Matteo Lovisa, 30 giorni di inibizione al segretario Vincenzo Esposito e 1.500 euro di multa alla società stabiese per irregolarità riscontrate nel tesseramento di Matteo Bachini.

Il comunicato ufficiale della FIGC con le motivazioni delle ammende ai dirigenti della Juve Stabia.

“COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione
delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo POLCINO, Matteo LOVISA, Vincenzo ESPOSITO e della società S.S.JUVE STABIA,
avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale
rappresentante della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21,
comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività
dell’agente sportivo Sig.

Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto
e concluso con il calciatore Sig.Bachini Matteo (attività certificata nel contratto
depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo
conferimento scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia e
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei
Direttori Sportivi per aver consentito e comunque non impedito al sig.

Matteo
Lovisa di esercitare le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa
finalizzata all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig.Bachini
Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in
data 25 agosto 2023. 

MATTEO LOVISA, all’epoca dei fatti soggetto che operava nell’interesse della
società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti
federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del
Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell’attività dell’agente
sportivo Sig.

Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso
con il calciatore Sig.Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato
in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento
scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia.

Il Sig.Lovisa
risponde inoltre della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.
4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in
relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento dell’Elenco
Speciale dei Direttori Sportivi per aver esercitato le funzioni tipiche del direttore
sportivo nella trattativa finalizzata all’acquisizione delle prestazioni sportive del
calciatore Sig.

Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale
ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

VINCENZO ESPOSITO, all’epoca dei fatti tesserato come segretario della
società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti
federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via
autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del
Regolamento Agenti Sportivi per aver depositato il contratto sottoscritto e
concluso tra il calciatore Sig.Bachini Matteo e la soc.

SS Juve Stabia (depositato
in Lega e recante n. 0001348302/23) con indicazione nello stesso della presenza
del Sig.Andrea Bagnoli come agente sportivo seppur in carenza di effettivo
conferimento scritto e firmato dall’amministratore della società SS Juve Stabia
al suddetto agente. 

SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto
previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall’art.
8, comma 1, del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i
comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed
Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione;
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per
conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO;
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il
Sig.

Filippo POLCINO, dell’ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig Matteo
LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig.Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00
(millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina”. 


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