Riforma testimoni di giustizia: approvata ad unanimità

Riforma testimoni di giustizia*: approvata ad unanimità – POLITICA La Riforma testimoni passa al Senato all’unanimità....

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Riforma testimoni di giustizia*: approvata ad unanimità – POLITICA
La Riforma testimoni passa al Senato all’unanimità. Rosy Bindi: segnale importante per il paese. Orlando: importante per legalità

Il disegno di legge che tutela i testimoni di giustizia è stato approvato al Senato con 179 sì, nessun contrario e nessun astenuto.

Rosy Bindi, presidente dell’antimanfia, gioisce ed afferma:

“L’approvazione in via definitiva della riforma  è una bella notizia e un segnale importante al Paese. Una riforma molto attesa, frutto di un lungo e puntuale lavoro della Commissione Antimafia che fin dall’inizio di questa legislatura aveva individuato tra le sue priorità la difficile condizione di questi cittadini che senza alcuna contropartita denunciano azioni criminali e pratiche illegali di mafiosi”

ed aggiunge:

    “Con questa legge si riconosce lo statuto del testimone di giustizia superando l’impropria sovrapposizione con i collaboratori di giustizia e si rende più garantista, trasparente e personalizzato il sistema di tutela dei testimoni e si riconosce la loro fondamentale funzione”.

Anche il ministro Orlando formula la sua soddisfazione ed afferma che la riforma è “un importante riconoscimento per chi decide di stare dalla parte dello Stato e della legalità”.

* Il testimone di giustizia è una figura prevista , nell’ordinamento giuridico italiano. Alla loro tutela ed incolumità fisica provvede il servizio centrale di protezione. La legge, non dando una definizione formale del testimone, si limita a stabilire le condizioni ricorrendo le quali un soggetto possa essere ritenuto tale.

Cenni storici
Tale figura è introdotta dalle legge 13 febbraio 2001 n. 45 della Repubblica italiana che ha modificato la precedente disciplina relativa ai collaboratori di giustizia di cui alla legge 15 marzo 1991 n. 82.

Nell’agosto 2013 il governo Letta ed approvò uno schema decreto legge che permette ai testimoni di giustizia di essere assunti nella P.A. italiana come avveniva fino ad allora per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, accogliendo così la proposta portata avanti dall’associazione nazionale testimoni di giustizia presieduta da Ignazio Cutrò. La norma è contenuta nel decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 – convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125. La norma, modificando la legge 82/1991, prevede che nelle ipotesi di assunzione per chiamata diretta nella pubblica amministrazione italiana godano di diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dalla legge 23 novembre 1998 n. 407.

La disciplina normativa
L’art. 16 bis della legge 82/1991, come modificato dalla legge 45/2001, afferma che a coloro che si trovino in particolari condizioni di cui all’art. 9 e all’art 13 comma 5 della legge si applichino particolari misure di protezione, scaturenti dalla situazione in cui essi si trovino per le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale.

La legge del 2001 estende al testimone di giustizia la disciplina propria del collaboratore di giustizia ed in particolare, l’art. 16-ter, afferma che i testimoni di giustizia hanno diritto:

– a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;
– a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell’avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;
– alla capitalizzazione del costo dell’assistenza, in alternativa alla stessa;
se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l’amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
– alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
– a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
– Lo stesso articolo prevede poi che le misure di protezione siano mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio. Inoltre “se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l’acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro a prezzo di mercato”. (wikipedia)

/ansa

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