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La Sicilia dal 15 febbraio in zona gialla. Stralcio dell’ordinanza

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a Sicilia passa in zona gialla da lunedì 15 febbraio, con regole meno stringenti rispetto a quelle attuali in vigore in zona arancione

La Sicilia dal 15 febbraio in zona gialla. Stralcio dell’ordinanza

Da lunedì 15 febbraio la Sicilia in zona gialla. L’Isola lascia l’arancione per passare al giallo, come certifica l’ultimo “Rapporto Epidemiologico” Iss-Ministero della Salute, settimana 1-7 febbraio 2021, secondo cui l’Rt è in discesa a 0,66 (il più basso d’Italia) e la classificazione complessiva del rischio è bassa.

«Da lunedì mattina la Sicilia sarà “zona gialla”dichiara il Presidente della Regione Siciliana Nello MusumeciHo appena firmato (ieri per chi ci legge) l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia! In vista della decisione di oggi ho scritto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della “zona gialla” alla domenica, per restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi. Il ministro mi ha informato di non poter accedere alla nostra richiesta e la legge, purtroppo, consente solo ordinanze regionali che prevedano maggiori chiusure e non il contrario. Da lunedì, tuttavia, si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite. Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro».

Ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 12 febbraio 2021: Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Ordina

Articolo 1

(Attuazione disposizioni di cui al Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. “zona gialla”)

  1. Nel territorio della Regione Siciliana cessa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 (c.d. “zona arancione”) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ed hanno efficacia le misure di cui al citato decreto per la c.d. “zona gialla”, salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente Ordinanza. *

Art. 2

(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso
nel territorio della Regione)

  1. I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.

Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.

Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:

  • gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
  • gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
  • gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  • in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
  1. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
  2. al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
  3. nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione delI’Asp territorialmente competente;
  4. nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
  5. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di cui al presente articolo.

Art. 3

(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)

  1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: 1) a comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “coniapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
  2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

  1. La presente Ordinanza produce effetti dal 15 febbraio 2021 fino al 28 febbraio compreso. L’Ordinanza n. 11 del 30 gennaio 2021 è abrogata.
  2. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.
  3. La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
  4. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge
  5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Adduso Sebastiano

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