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Castellammare di Stabia

Violenza sessuale. Per la Cassazione e’ stupro imporre eiaculazione interna

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Violenza sessuale

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oma – Puo’ essere accusato di violenza sessuale chi impone ad una donna non consenziente l’eiaculazione interna al termine di un amplesso. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia del Tribunale del riesame di Napoli, che aveva disapplicato la misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” disposta dal gip di Avellino a carico di un 20enne, indagato per violenza sessuale. L’episodio al centro dell’inchiesta era un rapporto sessuale che l’indagato aveva avuto con la sua ex fidanzata, la quale lo aveva lasciato perche’ stanca della gelosia del giovane: il riesame aveva ritenuto che vi fossero elementi per ritenere che la ragazza fosse stata consenziente al rapporto e che “l’eiaculazione del giovane all’interno della vagina, al termine del rapporto” aveva suscitato nella giovane “un senso di rammarico”, ma non poteva dirsi “venuto meno” solo per quello il consenso iniziale al rapporto.

Di tutt’altro avviso i giudici di piazza Cavour, che hanno accolto sul punto il ricorso presentato dal capo della Procura di Napoli: “Le costanti precisazioni di questa Corte suprema sul tema dell’abuso sessuale determinato da un mutamento dell’originario consenso iniziale – si legge nella sentenza depositata oggi – fanno si’ che anche una conclusione del rapporto sessuale, magari inizialmente voluto ma proseguito con modalita’ sgradite o comunque non accettate dal partner, rientri a pieno titolo nel delitto di violenza sessuale”.

La Corte, infatti, sottolinea che “l’eiaculazione interna rappresenta una delle tante modalita’ di conclusione di un rapporto sessuale che puo’ incidere sulla sua spontaneita’ e liberta’ reciproca fino a trasformarlo in atto sessuale contrario alla volonta’ di uno dei due protagonisti. Ne’ puo’ ridursi – si legge ancora nella sentenza – il momento della eiaculazione ad un segmento ‘neutro’ dell’atto sessuale, soprattutto se non desiderato o comunque condiviso dal partner”, in quanto “in determinati contesti spazio-temporali, puo’ avere conseguenze significative tali da trasformare un rapporto sessuale voluto in uno non voluto: ed e’ in dubbio che il modo di conclusione del rapporto puo’ assumere un significato invasivo tale da incidere sulla iniziale liberta’ di autodeterminazione del partner”.

I giudici di piazza Cavour puntano l’attenzione anche su una frase scritta dall’imputato dopo il fatto (“ora ti ho rovinata”) con la quale “si evidenzia in modo manifesto – conclude la Corte – l’atteggiamento prevaricatore di un soggetto che intendeva legare a se’ la donna magari prospettandole il rischio di una gravidanza che avrebbe potuto indurre la giovane a ripensare alla definitiva interruzione del rapporto, riprendendolo”.

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