Un vademecum indispensabile con ampia raccolta di articoli e sentenze su Facebook
L
’utilizzo di Facebook e degli altri social network è ormai diffusissimo tra la popolazione. Tale strumento, infatti, permette di mantenere i contatti con persone anche fisicamente lontane, di scambiare idee, conoscenze e opinioni, di scoprire e diffondere eventi e così via.
Punti Chiave Articolo
Non bisogna tuttavia dimenticare che, quando si decide di avvalersi di tale social network, bisogna farlo con la consapevolezza dei diversi aspetti giuridici che possono venire in rilievo.
Proviamo a vedere i principali.
Privacy
Una lunga elencazione dei diritti e delle responsabilità degli utenti è effettuata dallo stesso Facebook nelle condizioni d’uso accessibili dalla schermata di log in.
Partiamo dalla privacy.
L’utente della piattaforma resta proprietario di tutti i contenuti e di tutte le informazioni che pubblica. Per verificare il modo in cui il social network le condivide, deve accedere alle impostazioni privacy e alle impostazioni delle applicazioni e, nel caso, modificarle sulla base delle sue esigenze/intenzioni di maggiore o minore riservatezza.
Quando l’opzione prescelta è “Pubblica”, le informazioni condivise possono essere visualizzate e associate al suo profilo da tutti, anche da coloro che non sono iscritti al social network.
Sicurezza
Anche in materia di sicurezza è lo stesso Facebook che segnala quali comportamenti gli utenti devono astenersi dal tenere per far sì che il sito resti sicuro.
Si tratta, evidentemente, di comportamenti che potrebbero comportare responsabilità civili e anche penali.
In particolare, l’impegno richiesto dal social network agli utenti è quello di non pubblicare comunicazioni commerciali non autorizzate, non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, non intraprendere azioni di marketing multi-livello illegali (come, ad esempio, schemi piramidali), non caricare virus o altri codici dannosi, non cercare di ottenere informazioni di accesso o di accedere agli account di altri utenti, non denigrare, intimidire o infastidire altri utenti, non pubblicare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni all’odio o alla violenza o con immagini di nudo o di violenza esplicita o gratuita, non sviluppare né gestire applicazioni di terzi con contenuti relativi all’alcol, a servizi di incontri o comunque rivolti a un pubblico adulto senza indicare le dovute restrizioni di età.
Infine Facebook non va usato per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori e non vanno intraprese per il suo tramite azioni che possano impedirne, sovraccaricarne o comprometterne il corretto funzionamento.
Ulteriori divieti
Facebook richiede ai suoi utenti numerosi altri impegni.
Si pensi a quello a non fornire informazioni personali false, a non creare un account per conto di altri senza autorizzazione, a creare un solo account personale e a non crearne uno nuovo senza autorizzazione se quello originale è stato disabilitato.
Il diario personale, inoltre, non può essere utilizzato principalmente per ottenere profitti commerciali: a tale scopo va piuttosto usata una Pagina Facebook.
Le informazioni di contatto, poi, devono essere sempre corrette e aggiornate e la propria password non può essere condivisa con altre persone. Ai terzi deve essere inoltre impedito di eseguire qualsiasi azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del proprio account e, in generale, non va trasferito il proprio account senza l’autorizzazione scritta di Facebook.
Facebook, poi, non può essere utilizzato da chi non ha compiuto 13 anni e da chi è stato condannato per crimini sessuali.
È infine fatto espresso divieto dal social network di pubblicare documenti di identità o informazioni finanziarie riservate e di taggare o inviare inviti tramite e-mail senza consenso a persone che non sono iscritte al social network.
Principali comportamenti sanzionabili
I rischi principali che si corrono, utilizzando Facebook, sono quelli di violare la privacy o i diritti di proprietà intellettuale altrui.
Magari del tutto inconsapevolmente.
Di conseguenza, se non si vuole incorrere nel rischio di essere chiamati a un risarcimento danni anche molto consistente, prima di pubblicare foto che non si è scattato direttamente o che ritraggano terzi che potrebbero avere qualcosa in contrario a vedere la loro immagine diffusa sul web, bisognerà pensarci due volte.
Tramite Facebook, poi si rischia di commettere diversi reati.
Senza pretese di esaustività, si pensi alla diffamazione di cui all’articolo 595 c.p., alla sostituzione di persona di cui all’articolo 494 c.p., alle offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone di cui all’articolo 403 c.p. o, ancora, alle offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose di cui all’articolo 404 c.p..
I dipendenti pubblici che perdono tempo su Facebook durante l’orario di lavoro, poi, rischiano anche di essere condannati per peculato (cfr., tra le tante, Cass. n. 34524/2013).
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E-mail: valeria.zeppilli@gmail.com
Laureata a pieni voti in giurisprudenza presso la Luiss ‘Guido Carli’ di Roma con una tesi in Diritto comunitario del lavoro. Attualmente svolge la professione di Avvocato ed è dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche – Diritto del lavoro presso l’Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti – Pescara
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