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Le donne in allattamento possono essere esonerate dal lavoro notturno

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Per la Corte di Giustizia UE possono essere esonerate dal lavoro notturno, anche se parziale, le donne in allattamento a tutela della salute e sicurezza.

Le donne in allattamento possono essere esonerate dal lavoro notturno

Qualora le lavoratrici in gravidanza gestanti, puerpere o in periodo di allattamento effettuino un lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno, possono essere esonerate dal lavoro durante tutto il periodo necessario a tutela della salute e sicurezza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

A stabilirlo è la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-41/17. Ma vediamo in particolare il caso specifico e cosa ha stabilito la Corte UE.

Lavoro notturno per donne in allattamento: il caso

La vicenda riguarda la corretta interpretazione dell’art. 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione:

  • del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
  • di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Nel caso di specie a una lavoratrice spagnola è stata negata da parte del suo datore di lavoro la possibilità di sospendere il suo contratto di lavoro e di concederle un’indennità per rischio durante l’allattamento.

Leggi anche: Permessi per allattamento – Congedi parentali e riposi giornalieri

Valutazione dei rischi in gravidanza

L’art. 4 della direttiva 92/85 dispone che per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutarne l’impatto sui propri dipendenti. Ciò al fine di poter:

  • valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l’allattamento delle lavoratrici;
  • definire le misure da adottare.

Dunque, qualora i risultati della valutazione dimostrino che vi sia un rischio per la sicurezza o la salute di una lavoratrice, nonché ripercussioni sulla gravidanza o l’allattamento, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’esposizione di detta lavoratrice al rischio sia evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo orario di lavoro.

E se la modifica delle condizioni di lavoro non è tecnicamente possibile?

In tali casi, il datore di lavoro dovrebbe prendere le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni.

Se anche in quest’ultimo caso non è possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni, la stessa è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Donne in allattamento: compatibilità con il lavoro notturno

L’art. 7 della direttiva 92/85 dispone che gli Stati membri debbano adottare misure necessarie affinché le lavoratrici non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto. In tali casi è necessario presentare un certificato medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della lavoratrice interessata.

In tali casi, quindi, è necessario adibire la lavoratrice:

  • ad un lavoro diurno, oppure;
  • a dispensarla dal lavoro o di prorogare il congedo di maternità qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati.
Pari opportunità uomo-donna

Il principio della parità di trattamento di cui all’art. 1 della direttiva 2006/54, è attuato per quanto riguarda:

  • l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
  • le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
  • i regimi professionali di sicurezza sociale.

Al riguardo, la discriminazione comprende:

  • qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva.
Lavoratrice in gravidanza in lavori notturni: la sentenza

La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla lavoratrice spagnola. La disciplina sull’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.

In merito all’inversione dell’onere della prova, la Direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è applicabile a una situazione come quella esaminata. Infatti, qualora la lavoratrice dimostra che il datore di lavoro non ha effettuato un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, si presume l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso.

La mancanza di un simile esame, infatti, configurerebbe un’ipotesi di trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla maternità; il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso che consente l’inversione dell’onere della prova.

/lavoroediritti

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