span style="color: #000000;">Ieri, 7 luglio 2018, è entrato in vigore il Regolamento delegato della Commissione 2018/729 del 26 febbraio 2018, pubblicato il 18 maggio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate.
Il Regolamento 2018/729 prevede l’inserimento nella Categoria 1 dei precursori di droghe delle sostanze N-fenetil-4-piperidinone (NPP) e 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), precursori chimici utilizzati per la sintesi di fentanil e di numerosi analoghi del fentanil.
L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute.
La movimentazione di questi precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario sia per transazioni con paesi non comunitari.
Dall’obbligo di licenza triennale sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in Categoria 1 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti.
Gli Istituti Universitari, Enti ed Istituti dello Stato possono richiedere all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero una Licenza per uso sperimentale o scientifico di precursori di Categoria 1, con validità triennale.
Tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo a qualsiasi titolo, compresa l’attività di intermediazione e l’uso sperimentale o scientifico, di sostanze classificate in categoria 1 devono inviare annualmente entro il 15 febbraio all’Ufficio Centrale Stupefacenti un Rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati nel corso dell’anno precedente.
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