Il disegno di legge n. 1552 sulla caccia prosegue il suo iter parlamentare dopo l’approvazione del Senato, avvenuta nel giugno 2026, ed è ora all’esame della Camera dei Deputati. Il provvedimento introduce modifiche alla legge quadro n. 157 del 1992, intervenendo sulla gestione della fauna selvatica, sulle competenze delle Regioni e sul sistema sanzionatorio relativo al bracconaggio.
Proprio alcuni dei contenuti del testo hanno acceso un intenso dibattito sia sul piano politico sia su quello giuridico. Secondo quanto emerso, la Commissione Europea avrebbe infatti evidenziato alcune criticità riguardanti la compatibilità di specifiche disposizioni con le direttive europee “Uccelli” e “Habitat”, che rappresentano i principali strumenti dell’Unione Europea per la tutela della biodiversità.
Le osservazioni di Bruxelles alimentano il timore che, qualora il testo fosse approvato senza modifiche e venisse successivamente ritenuto incompatibile con il diritto europeo, l’Italia possa essere esposta all’avvio di una procedura d’infrazione. Gli importi di eventuali sanzioni economiche, tuttavia, non sono oggi quantificabili, poiché dipenderebbero da un eventuale contenzioso e dalle future decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Le associazioni ambientaliste chiedono quindi una revisione del provvedimento, sostenendo che alcune norme potrebbero ridurre il livello di tutela della fauna selvatica previsto dalla normativa comunitaria. Il confronto parlamentare alla Camera sarà dunque decisivo per valutare eventuali modifiche al testo prima della sua definitiva approvazione.
Il percorso legislativo resta quindi aperto e sarà seguito con attenzione sia dagli operatori del settore venatorio sia dalle organizzazioni ambientaliste, in attesa di conoscere l’esito definitivo dell’iter parlamentare e le eventuali valutazioni delle istituzioni europee. Se la Commissione europea ritenesse che la futura legge violi le Direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE), potrebbe avviare una procedura d’infrazione. In caso di mancato adeguamento, la Corte di Giustizia dell’UE può imporre, cosa che è successa già ad altri paesi dell’Unione:
- una somma forfettaria (“lump sum”), che per un Paese delle dimensioni dell’Italia potrebbe essere stimata tra 10 e 30 milioni di euro.
- una penalità giornaliera, che nei precedenti europei varia spesso tra 20.000 e oltre 100.000 euro al giorno, fino a quando lo Stato non modifica la normativa. L’importo della sanzione, viene deciso dalla Corte considerando gravità, durata della violazione e capacità economica dello Stato. Attualmente, non esiste quindi una cifra prestabilita. Il DDL se viene approvato così com’è potrebbe esporre l’Italia a una procedura d’infrazione.
Visto il testo del DDL, la Commissione europea potrebbe rilevare come principali punti critici:
- estensione del periodo di caccia.
- ridimensionamento del ruolo tecnico-scientifico di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
- maggiore utilizzo di richiami vivi.
- introduzione o ampliamento dell’uso di strumenti come visori ottici/notturni.
- modifiche alla pianificazione del territorio protetto.
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