Juve Stabia, le decisioni del giudice sportivo sui fatti di Crotone

Juve Stabia, fatta chiarezza nelle decisioni del giudice sportivo su quanto avvenuto nell'intervallo tra primo e secondo tempo a Crotone

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Juve Stabia, le decisioni del giudice sportivo sul clima da far west tra primo e secondo tempo a Crotone.

Juve Stabia, era nell’aria che il giudice sportivo si esprimesse con mano ferma su quanto avvenuto tra primo e secondo tempo allo stadio Ezio Scida e sul clima da corrida innescato da alcuni tesserati del Crotone.

Di seguito il dispositivo del giudice sportivo con tutte le decisioni al riguardo sugli episodi incresciosi innescati dai tesserati del Crotone a fine primo tempo di Crotone-Juve Stabia.

“INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 GIUGNO 2024
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo
l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta;
B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non
essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri
avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO.
La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della
Digos.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutati le modalità complessive
della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2023
VRENNA GIOVANNI (CROTONE)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo
l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva
con l’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive
della condotta (r. proc. fed., r. c.c.)”.

“INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 APRILE 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una
condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Sig. ZIZZA ANTONIO in quanto, dopo essere
stato colpito con pugno al volto dal Sig. VRENNA RAFFAELE, reagiva colpendo con un pugno al volto il
Sig. ZIZZA ANOTNIO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e
degli Agenti della Digos.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina
aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ZAULI LAMBERTO (CROTONE)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una
condotta violenta nei confronti del tesserato avversario PETRAZZUOLO AMEDEO in quanto lo spingeva
di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la
reazione del PETRAZZUOLO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli
STEWARD e degli Agenti della Digos.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico del
tesserato avversario e, dall’altra, le reazioni provocate con la condotta posta in essere (proc. fed., r. c.c.).

Curva dell’Avellino chiusa in occasione del match con la Juve Stabia.

“GARA BENEVENTO – AVELLINO DEL 10 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica), risulta che i sostenitori della Società Avellino, posizionati nel Settore Curva
Nord hanno lanciato:
1. all’ingresso delle squadre in campo, sette petardi di forte intensità e dodici bengala sul terreno di gioco,
determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di otto minuti;
2. al 40° minuto della gara, in occasione della rete segnata dalla propria squadra, sette bengala e otto
petardi di forte intensità sul terreno di gioco, causando ritardo della ripresa di gioco di un minuto e trenta;
3. a fine gara, due bengala e quattro petardi di forte intensità sul terreno di gioco.
Le condotte descritte ai punti 1, 2 e 3 hanno causato danni sia al manto erboso che al telone dei copri
LED e precisamente, in dieci punti nel recinto e venti punti terreno di gioco.
Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico dei
sostenitori della Società Avellino le seguenti condotte:
4. ad inizio del secondo tempo e per tutta la durata dello stesso, hanno esposto uno striscione di 3 metri
x 3 metri che raffigurava un QR-CODE che inquadrato con cellulare, scaricava una foto oscena ed
offensiva nei confronti dei tifosi del Benevento;
5. al termine della gara hanno danneggiato cinque seggiolini nel Settore loro riservato.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
costituiscono atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e
che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara
per un tempo complessivo di circa 9/10 minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità
dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni al manto erboso, ai seggiolini
e ai pannelli pubblicitari.

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
Settori privi di spettatori;
– rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa,

risultano occupare il Settore Curva Sud;
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di
tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società AVELLINO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore
denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società
Avellino, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di
Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire
l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc.
fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Virtus Francavilla al Menti senza 4 squalificati.

Infine squalificato per un turno Meli della Juve Stabia per l’espulsione rimediata a Crotone per doppia ammonizione. Stangata invece per la Virtus Francavilla, prossimo avversario delle Vespe, che si presenterà al Menti senza 4 squalificati: Monteagudo, Risolo, Accardi e Giovinco. 

 


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