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Guida ai nuovi voucher ” Prestazioni Occasionali ” dopo il Decreto Dignità

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Guida aggiornata alle prestazioni occasionali PrestO con le novità del Decreto Dignità; approfondimenti per i nuovi voucher in agricoltura e nel turismo.

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e Prestazioni Occasionali sono state regolamentate con la Legge 96/2017 che ha introdotto, in sostituzione dei vecchi voucher, il contratto di prestazione occasionale per le imprese e il libretto di famiglia per i lavori saltuari nell’ambito familiare.

In sede di conversione in Legge del Decreto Dignità, sono state apportate alcune significative modifiche alla normativa preesistente; le novità contenute nell’art. 2 bis del Dl 87/2018 riguardano in particolare l’uso dei PrestO in agricoltura, nel settore del turismo (aziende alberghiere e strutture ricettive) e negli Enti Locali.

Prestazioni occasionali in agricoltura, novità

L’articolo 2 bis del Dl 87/2018 (Decreto Dignità), introdotto in sede di conversione con la Legge 96/2018, ha modificato la normativa sulle prestazioni occasionali in agricoltura a decorrere dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore della Legge).

Le novità riguardano in particolare:

  1. le dichiarazioni inerenti le prestazioni,
  2. informazioni da fornire in fase di registrazione online del prestatore di lavoro,

Andando con ordine la prima modifica riguarda le dichiarazioni (comunicazioni obbligatorie) della prestazione occasionale. La comunicazione potrà ora riguardare una prestazione lavorativa occasionale che si svolge in un massimo di 10 giorni consecutivi; in precedenza questo limite era fissato in 3 giorni, oltre i quali bisognava fare una nuova comunicazione online.

Altra modifica riguarda le informazioni che il prestatore in agricoltura deve fornire quando si registra sul sito dell’INPS; in fase di registrazione il prestatore dovrà auto dichiarare se si tratta di pensionato, studente under 25, disoccupato o percettore di reddito di inclusione o di altro sostegno al reddito.  Sempre in fase di registrazione il prestatore dovrà auto certificare di non essere stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno precedente. Infatti in agricoltura questi sono gli unici soggetti che si possono impiegare con i PrestO.

Prestazioni occasionali nel turismo, novità

Anche nel turismo si è voluto facilitare l’uso delle prestazioni occasionali, proprio per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese che in alcuni periodi o giornate possono avere esigenze di lavoro temporaneo.

Parliamo di aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, infatti anche per loro l’articolo 2 bis del Dl 87/2018 (Decreto Dignità), introdotto in sede di conversione con la Legge 96/2018, ha modificato la normativa sulle prestazioni occasionali dal 12 agosto 2018.

Le novità nel settore riguardano:

  1. i limiti dimensionali dell’azienda utilizzatrice,
  2. le comunicazioni delle prestazioni occasionali,

La novità più importante per questo settore è quella relativa ai limiti dimensionali dell’azienda utilizzatrice; per espressa previsione della norma infatti i PrestO non possono essere utilizzati dalle aziende con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il Decreto Dignità invece ha modificato questa norma aumentando il limite a 8 per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, se se si i prestatori sono pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di REI o di altro sostegno al reddito (NASpI, Cassa Integrazione ecc.). La condizione del prestatore deve essere auto certificata in fase di registrazione dello stesso quale prestatore.

Anche in questi settori inoltre la comunicazione di prestazione occasionale potrà riguardare un arco temporale fino a 10 giorni e non più 3 giorni.

Nuova modalità di pagamento delle Prestazioni Occasionali

Per quanto riguarda i pagamenti la modifica alla procedura è abbastanza sostanziosa; con questa novità infatti il PrestO somiglia molto di più ai vecchi voucher. In fase di registrazione il prestatore può decidere infatti una nuova modalità di pagamento; scegliendo questa opzione, in fase di comunicazione della prestazione occasionale, l’utilizzatore può stampare una ricevuta (simile al voucher) da consegnare al prestatore.

Quindi il prestatore può presentare questo buono lavoro dopo quindici giorni presso un ufficio postale e ritirare il compenso in contanti; in questo caso però gli oneri ovvero le trattenute della Posta sono a carico del prestatore.

La nuova modalità di pagamento della Prestazione Occasionale sopra descritta potrà essere scelta in tutti i settori e per tutte le prestazioni e riassumendo funziona così:

  1. in fase di registrazione il prestatore può scegliere il pagamento tramite voucher stampato;
  2. in fase di comunicazione della prestazione si stampa il voucher che va consegnato al prestatore;
  3. dopo 15 giorni il prestatore presenta il voucher alle Poste e ritira il compenso.
Nuova modalità di versamento nel portafogli elettronico dell’utilizzatore

Ultima modifica molto importante riguarda il sistema di versamento dei fondi nel portafogli dell’utilizzatore; questo infatti ha rappresentato nel tempo un notevole freno all’utilizzo dei PrestO.

Appena disponibile la nuova funzione anche gli intermediari abilitati potranno accedere al portale di pagamenti per effettuare versamenti in tempo reale sul conto dell’utilizzatore. Prima di tale modifica, solo il datore di lavoro in possesso delle credenziali INPS poteva accedere al sistema PagoPA.

L’intermediario invece poteva solo pagare tramite F24 e i tempi di accredito erano molto lunghi (fino a 9/10 giorni); si perdeva quindi il carattere di immediatezza della prestazione.

Implementazione delle novità del Decreto Dignità per i PrestO in agricoltura e nel turismo

Il 21 agosto l’INPS ha comunicato che nelle prossime settimane queste novità saranno introdotte nel sistema di gestione delle prestazioni occasionali. Ad oggi l’unica implementazione riguarda la modifica dell’arco temporale della prestazione resa in agricoltura.

In attesa di una circolare esplicativa dell’INPS riportiamo il testo dell’articolo 2 bis Dl 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96

Articolo 2 bis – DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti:

«, purche’ i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e’ tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti:

«, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita’ dell’utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«a favore dell’INPS»;

e) al comma 17: 1) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:

«A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalita’ indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo’ essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e’ consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita’ sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o  non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 : Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese. (18G00112) (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018)

 Di ANTONIO MAROSCIA / lavoroediritti

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