Da settembre banche e Poste dovranno segnalare a Bankitalia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euroĀ
Contanti, da settembreĀ al via i controlli sui contanti sopra i 10mila euro
PartirĆ da settembre 2019 il monitoraggio sui flussi di contante. A darne notizia, in un comunicato ĆØ lāUnitĆ di Informazione della Banca dāItalia.
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unque da settembre banche e Poste dovranno segnalare a Bankitalia tutti i movimenti in contanti pari o superiori ai 10mila euro, sia in modalitĆ unica o attraverso piĆ¹ operazioni di importo superiore a mille euro. Si tratta di informazioni che amplieranno la banca dati ed agevoleranno i controlli del Fisco. Una decisione che fa seguito al provvedimento dello scorso 28 marzo in relazione alla normativa antiriciclaggio.
I soggetti obbligati allāinvio delle comunicazioni sono unicamente le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica .
La trasmissione delle comunicazioni oggettive deve essere effettuata in modalitĆ telematica dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della societĆ , ovvero dal responsabile del punto di contatto.
Non rientrano tra i destinatari, intermediari diversi da quelli indicati o altre categorie di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
I soggetti obbligati che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro possono chiedere lāesonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile.
I dati dovranno essere indirizzati alla Banca dāItalia e riguarderanno i movimenti di contante che superano i 10mila euro. Vanno segnalate anche tutte le operazioni che pur arrivando o superando i 10mila euro vengono suddivise in operazioni piĆ¹ piccole superiori a 1000 euro.
La segnalazione dovrĆ contenere la data dellāoperazione, lāimporto, la causale, la filiale, i dati identificativi del cliente.
I dati dovranno essere comunicati in via telematica.
Comunicazioni oggettive
Le comunicazioni dovranno contenere i dati dellāoperazione e del luogo in cui essa ĆØ stata eseguita e del rapporto movimentato, indicando tutte le persone che hanno, in qualche modo, preso parte allāoperazione: lāesecutore dellāoperazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale ĆØ stata eseguita lāoperazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero i titolari effettivi e, nel caso di societĆ , il legale rappresentante.
In ultimo lāUnita di Informazione della Banca dāItalia potrĆ utilizzare queste informazioni per arricchire le analisi di tutti i casi sospetti che riguardano il riciclaggio e il finanziamento di attivitĆ terroristiche.
da Gabriella Lax
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