In vigore il decreto del Viminale che stabilisce importi e modalità di erogazione degli indennizzi per le vittime di reati violenti
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.800 euro per chi è stato vittima di violenza sessuale, 7.200 euro per il reato di omicidio che lievitano a 8.200 euro, liquidati a favore dei figli della vittima, se lo stesso è stato commesso dal coniuge o dal convivente. Fino a tremila euro, infine, per gli altri reati a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali. Ciò indipendentemente dai requisiti reddituali. Sono questi gli importi degli indennizzi che lo Stato liquiderà alle vittime di reati violenti, fissati dal decreto del ministero dell’interno e della giustizia (di concerto col Mef) del 31 agosto scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre e in vigore da ieri.
Il provvedimento (sotto allegato) dà attuazione alla legge europea 2015, con la quale era stata prevista l’emanazione di un successivo provvedimento per la quantificazione degli importi dell’indennizzo che l’Italia è tenuta a corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti.
Vittime di reati violenti: indennizzi a carico dello Stato
La legge europea 2015 (n. 122/2016), ha previsto all’art. 11, che, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, “assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio“. Il decreto dà attuazione anche alla disposizione della legge di bilancio 2017, che ha previsto all’art. 1, comma 146, che “tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
Gli importi dell’indennizzo per le vittime di reati
Ai sensi dell’art. 1 del decreto, le misure dell’indennizzo per le vittime di reati violenti sono così determinate:
– per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200esclusivamente in favore dei figli della vittima;
– per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell’importo fisso di euro 4.800;
– per i reati diversi da quelli precedenti, fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
Modalità di erogazione dell’indennizzo per le vittime di reati
Per quanto concerne le modalità di erogazione, il provvedimento specifica, innanzitutto, che gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti “nei limiti delle disponibilità previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”.
Inoltre, viene stabilito che in caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all’indennizzo, negli anni successivi, accedere al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all’erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
Viene, quindi, dettata una disciplina transitoria, secondo la quale, nelle more dell’adozione delle disposizioni di adeguamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016», e, in particolare, l’art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e, in particolare, l’art. 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
Visto l’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell’interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita’ di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
Considerato che gli importi dell’indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilita’ previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell’art. 14 della citata legge nonche’ dai proventi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e’ consentito agli aventi diritto all’indennizzo, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti nell’anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l’integrazione delle somme non percepite;
1. Gli importi dell’indennizzo di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il reato di omicidio, nell’importo fisso di euro 7.200, nonche’, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e’ o e’ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell’importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravita’, nell’importo fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
1. Gli importi dell’indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilita’ previste dall’art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all’art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita’ di cui all’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilita’ finanziaria insufficiente nell’anno di riferimento, e’ consentito agli aventi diritto all’indennizzo, negli anni successivi, l’accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell’anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra’ procedere all’erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
1. Nelle more dell’adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all’art. 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, art. 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2017
Il Ministro della giustizia OrlandoIl Ministro dell’economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017
Interno, foglio n. 2018
altalex – studiocastaldi/Vittime di reati: gli importi degli indennizzi pagati dallo Stato Marina Crisafi
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