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L’Arresto del Sindaco di Riace

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Può un amministratore, pure sindaco, specialmente quale anche pubblico ufficiale, autorizzare ed operare derogando in via generale e incondizionatamente alle norme ?

Il sindaco di Riace è stato arrestato ai domiciliari qualche giorno addietro e sul quale il GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) però non ha riconosciuto una lunga serie di reati come la concussione, il falso e la malversazione, parlando di “vaghezza e genericità del capo di imputazione”, di mancati riscontri e di conclusioni “indimostrabili o presuntive” tanto che la Procura per questo ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame.

“Sono ai domiciliari per un reato di umanità”. Così il sindaco di Riace, Domenico Lucano, ha commentato il suo arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Come raccontato dal fratello Giuseppe, “è sorpreso, amareggiato e anche un po’ arrabbiato per alcune cose viste nell’ordinanza, anche se il gip le ha rigettate. E’ fiducioso, ritiene di non avere compiuto nulla di particolare che potesse giustificare una limitazione della sua liberà”.

Com’è noto la Guardia di finanza ha arrestato e posto ai domiciliari il sindaco di Riace, Domenico Lucano, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Locri su richiesta dalla Procura della Repubblica di Locri.

Con l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Lucano viene disposto anche il divieto di dimora nei confronti della compagna del sindaco di Riace, Tesfahun Lemlem, accusata degli stessi reati contestati al sindaco di Riace. Il procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, afferma in una nota: Lucano ha dimostrato una «spigliatezza disarmante, nonostante il ruolo istituzionale rivestito», nell’ammettere «pacificamente più volte, ed in termini che non potevano in alcun modo essere equivocati, di essersi reso materialmente protagonista ed in prima persona adoperato, ai fini dell’organizzazione di matrimoni “di comodo”». Al riguardo viene riportato un dialogo intercettato dalla Guardia di finanza sul matrimonio di una cittadina straniera cui era già stato negato per tre volte il permesso di soggiorno: «Lei – dice Lucano – ha solo la possibilità di tornare in Nigeria. Secondo me l’unica strada percorribile, che lei si sposa! Io sono responsabile dell’ufficio anagrafe, il matrimonio te lo faccio immediatamente con un italiano. Mi fa un atto notorio dove dice che è libera e siccome è richiedente asilo non vado ad esaminare i suoi documenti perché uno che è in fuga dalle guerre non ha documenti. Se succede questo in un giorno li sposiamo». Poi dopo «mi chiede al comune il certificato di matrimonio, va alla questura di Siderno e chiede un permesso di soggiorno per motivi familiari perché si è sposata in Italia con cittadino italiano e non gli deve portare niente, solo il certificato di matrimonio. In quel modo, dopo che lei ha il permesso di soggiorno per motivi familiari, i tre dinieghi non hanno nessun valore è subentrata un’altra situazione civile. Non solo, dopo un po’ di tempo prende anche la cittadinanza italiana».  E riguardano anche presunte irregolarità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune le contestazioni che stamane hanno portato all’arresto del sindaco di Riace. La cittadina del Reggino è considerata un «modello» per quanto riguarda l’integrazione degli immigrati ed il primo cittadino fu inserito dalla rivista america «Fortune» fra le 50 personalità più influenti nel mondo. La procura di Locri contesta anche all’amministratore l’affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti della cittadina, al di fuori delle procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici, a favore di due cooperative sociali, la «Ecoriace» e «L’Aquilone». Secondo l’accusa, le due coop non avevano i requisiti di legge richiesti per l’ottenimento del servizio pubblico, perché non iscritte nell’apposito albo regionale previsto dalla normativa di settore.

L’opinione.

Ci si è trovati poco tempo addietro in altra situazione, con una analoga vicenda locale, in cui si è chiesto e più volte ad una Amministrazione e particolarmente ad un assessore e rispettivi seguiti, se può un amministratore comunale specialmente dell’esecutivo con delega specifica (e per la giurisprudenza anche pubblico ufficiale) autorizzare ed operare derogando in via generale e incondizionatamente alle norme ? A quanto pare no visto al momento l’arresto del sindaco di Riace per assonante causa. Ad esempio in quella fattispecie predetta, di cui ci si era soggettivamente occupati, gli atti e i pagamenti erano documentati a parole mentre di fatto non c’era pressoché nulla e qualche carta esistente era di tutta evidenza ingarbugliata.

Normativa.

L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell’ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell’anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche(v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore).

Inoltre sono tali i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o degli enti territoriali. In tal senso si afferma che l’assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale relativamente all’esercizio di attività amministrative alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell’ente (Sez. VI, 30 maggio 2013, Horvat, dep. 12 luglio 2013, n. 30175, Rv. 257099).

Peraltro, l’articolo 479 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) prevede la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476. Vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d’ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici. Dato il rinvio al regime delle pene di cui all’art. 476, si ritiene che venga ad applicarsi in tale sede anche la circostanza aggravante in tale disposizione prevista nel caso di falsità di atti cosiddetti fidefacienti. Ratio Legis. La norma è diretta a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità.

Staremo quindi a vedere gli sviluppi giudiziari di questa vicenda del sindaco di Riace, specialmente come si pronunceranno i Magistrati giudicanti, poiché potrebbe rappresentare un definitivo chiarimento giuridico se gli amministratori comunali possono derogare in via generale e incondizionatamente alle leggi giustificando il tutto con buone intenzioni, indipendentemente dalla circostanza che già la normativa prevede, per quest’ultima condizione dell’intento socio-umanitario, delle attenuanti.

Tuttavia non si può continuare a lasciare (come sempre in questa Nazione politicamente indolente) ai soli Giudici l’onere implicito di legiferare attraverso la Giurisprudenza. Il nuovo Governo dovrebbe, nella fattispecie, rivedere in termini più moderni, chiari, seri e severi la normativa in materia, definendo anche i contorni giuridici dell’eventuale responsabilità oggettiva di coloro che nel medesimo ambito pubblico-politico, non potendo non sapere, mantengono una condotta di omertà e pertanto connivenza e complicità. Si porrebbe di certo così fine alla generale e notoria confusione e anarchia, che regna risaputamente nella Pubblica Amministrazione e specialmente nelle Regioni ed Enti locali, con anche conseguenti danni umani-socio-economici non sempre neanche accertati, anzi di rado.

L

’immagine è tratta da Vivicentro.

Adduso Sebastiano


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