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Tre Daspo Willy per un 18enne e due minorenni e un foglio di via per un 49enne

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l Questore di Messina ha emesso 4 Daspo Willy a tre giovani di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e un foglio di via di tre anni per un georgiano

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, predisposti per il periodo estivo dalla Questura di Messina al fine di garantire massima sicurezza ai turisti e a tutti i cittadini, il Questore ha emesso quattro provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi.

Si tratta di tre  D.A.C.Ur. (divieto d’accesso alle aree urbane) emessi nei confronti di tre giovani di Barcellona Pozzo di Gotto, della durata rispettivamente di 2 anni per un diciottenne e di 18 mesi per due minorenni, e di un foglio di via obbligatorio della durata di tre anni per un georgiano di 40 anni.

Nello specifico, i tre destinatari del cosiddetto “Daspo Willy” sono gli autori dell’aggressione consumata a Milazzo la notte del 9 agosto scorso, ai danni di due loro coetanei.

La ricostruzione della dinamica dell’accaduto, nonché le informazioni rese da alcuni testimoni ed il monitoraggio dei social network, hanno permesso di risalire alla loro identità e di individuarne le rispettive responsabilità.

 Il profilo dei tre aggressori, resisi responsabili in concorso tra loro, per futili motivi, di lesioni personali, è stato poi esaminato dai poliziotti della Divisione Anticrimine, la cui istruttoria è stata accolta dal Questore, che ha firmato i D.A.C.Ur.

Pertanto i tre giovani, protagonisti di gravi disordini ed atti di violenza urbana, non potranno accedere ai locali pubblici di via Francecso Crispi, a Milazzo, né potranno stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il quarantenne georgiano, invece, destinatario del foglio di via obbligatorio, lo scorso 14 agosto, a seguito di un controllo, era stato denunciato dai poliziotti delle Volanti, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

La misura di prevenzione emessa a suo carico è scaturita dalla constatazione dei numerosi precedenti per furto, aggravato ed in concorso, e dal possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. L’obiettivo è stato, pertanto, quello di prevenire la reiterazione di ulteriori condotte delittuose a tutela della sicurezza della cittadinanza dello stretto.

Il quarantenne, quindi, dovrà presentarsi entro 48 ore presso gli uffici di Polizia di Torino, comune di sua residenza, e non potrà fare ritorno, per un periodo pari a tre anni, nel territorio del comune di Messina.

Infine, a seguito dei più recenti intensificati controlli predisposti nel weekend di ferragosto, anche nelle isole Eolie, sono stati individuati ulteriori responsabili di condotte di violenza urbana, per i quali la Questura di Messina sta già valutando l’adozione di analoghi opportuni provvedimenti.

IL DASPO WILLY

Il termine Daspo è l’acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”: esso, in effetti, è stato coniato proprio con riferimento al settore calcistico. Il Daspo è una misura per contrastare la violenza negli stadi e, solo successivamente, è stato esteso anche ad altri ambiti, con l’introduzione, del Daspo urbano e del Daspo per i corrotti.

Il nuovo D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso a determinate zone del Centro Urbano ) ex art. 13 bis è stato introdotto dal D.L. n. 113/2018:

Il D.L. n. 113/2018 ha introdotto, nell’impianto normativo del D.L. n. 14/2017, una nuova misura di prevenzione di esclusiva competenza del Questore. Ai sensi del nuovo art. 13 bis, rubricato “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”: “Fuori dai casi di cui all’art. 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”.

Tale divieto deve essere adottato con provvedimento motivato e può essere limitato a specifiche fasce orarie; esso, inoltre, non può avere una durata inferiore a “sei mesi” né superiore a “due anni” e può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, fermo restando i presupposti indicati al citato comma 1 dell’art. 13 bis.

Alle persone alle quali è notificato il divieto di accesso ex art. 13 bis, il Questore può anche prescrivere di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato. In quest’ultimo caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, sopra riportate.

La violazione del divieto è punita con la reclusione da “sei mesi ad un anno” e con la multa da “5.000 a 20.000 euro”. L’ambito di operatività dell’anzidetta sanzione penale sembrerebbe riferirsi solo al divieto di accesso o di stazionamento e non anche all’aggiuntivo ed eventuale obbligo di presentazione di cui al comma 4 dello stesso articolo. Per quanto riguarda il regime di impugnazione, infine, valgono le considerazioni in precedenza espresse per il D.A.C.Ur. ex art. 10 D.L. n. 14/2017.

Adduso Sebastiano

(le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)


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