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Juve Stabia, ammenda di 5.000 euro per fatti che risalgono a tre stagioni fa

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Juve Stabia, ammenda di 5.000 euro per fatti che risalgono a tre stagioni fa. Tre mesi di inibizione a Pasquale Martinelli e 1.000 euro a Marzorati

Juve Stabia, ammenda di 5.000 euro per fatti che risalgono a tre stagioni fa

 

Juve Stabia condannata al pagamento di 5.000 euro, tre mesi di inibizione a Pasquale Martinelli e 1.000 euro di sanzione anche al calciatore, ex Juve Stabia, Lino Marzorati. Queste le decisioni della Procura Federale nei confronti della società stabiese “per avere al termine della stagione sportiva 2017-2018 corrisposto al sig. Marzorati Lino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l., un compenso in contanti pari complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico”.

Di seguito l’intero dispositivo della sentenza con le relative motivazioni e sanzioni.

 

“COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 109 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino
MARZORATI e Pasquale MARTINELLI, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. avente
ad oggetto la seguente condotta:
LINO MARZORATI, calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l.
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 ed 8, del
Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett.
b), delle N.O.I.F., per avere percepito dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l., al
termine della stagione sportiva 2017 – 2018, un compenso in contanti pari
complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
MARTINELLI PASQUALE, amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore dotato di poteri di rappresentanza della società SS Juve Stabia s.r.l.
all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 e 7, del
Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché del disposto di cui all’art. 94,
comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere al termine della stagione sportiva
2017-2018 corrisposto al sig. Marzorati Lino, all’epoca dei fatti calciatore
tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l., un compenso in contanti pari
complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto
dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico;
S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi
dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla
quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti
e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra
contestata;
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dai Sig.ri Lino MARZORATI, Pasquale MARTINELLI e Vincenzo TODARO, in
qualità di legale rappresante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L;
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di
ammenda per il Sig. Lino MARZORATI, di (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale
MARTINELLI, e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE
STABIA S.R.L;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina”. 

 

a cura di Natale Giusti 

 

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