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Castellammare di Stabia

Azzannata da un pitbull è in prognosi riservata. Denunciato proprietario. Cosa dice la Legge

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Una 26enne è stata azzannata da un pitbull ieri pomeriggio a Melilli, in provincia di Siracusa.

La donna dipendente di un bar di Viale Kennedy, alle 18,45 desiderando accarezzare un cane di razza pitbull che insieme al suo padrone era entrato nel locale, è stata addentata alla gola dall’animale.

Nonostante l’intervento delle persone presenti per liberare la donna, le ferite sono risultate da subito molto gravi. È stata quindi subito trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ove però i medici hanno preferito che fosse trasportata al Cannizzaro di Catania. Ha subito la perforazione della trachea e la sua prognosi resta riservata.

Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti prontamente sul luogo, dopo aver ricostruito i fatti e sentito il proprietario del cane, lo hanno denunciato per le lesioni gravi causate alla donna dal pitbull.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, gli agenti stanno cercando una adeguata struttura che possa ospitare temporaneamente il cane, in attesa delle ulteriori incombenze di legge.

L

’OPINIONE

Quando le nostre blasonate Autorità, dagli scranni più alti fino all’ultimo sgabello del sistema pubblico-politico, riterranno l’ora, dispongano i doverosi controlli e si obblighi i proprietari a fare “indossare” la museruola ai propri cani quando li si porta in giro tra le persone, poiché è di tutta notorietà ed evidenza ovunque vige troppo spesso tale inosservanza.

ORDINANZA Min. Sal., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc:

 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o
cose provocati dall'animale stesso. 
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure: 
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate
dai comuni; 
    b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o
su richiesta delle autorita' competenti; 
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; 
    e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al
contesto in cui vive. 
  4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta
delle stesse. 
  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in
conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi
formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei
medici veterinari, facolta'  di  medicina  veterinaria,  associazioni
veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su
indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il
responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici
veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati
dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita'
pubblica veterinaria,  istituito  presso  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 
  6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i
proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell'azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in
quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela
dell'incolumita' pubblica. 
  7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi
veterinari,  decidono,  nell'ambito  del  loro  compito   di   tutela
dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno  l'obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi
sono a carico del proprietario del cane.

Adduso Sebastiano

(le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)

 


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