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Castellammare di Stabia

Pensioni e invalidità: tutti gli aumenti del 2018

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Con una circolare l’INPS ha reso noti i criteri e le modalità della rivalutazione di pensioni e prestazioni previdenziali e le modalità per il recupero conguagli 2015

Lucia Izzo – Attraverso la propria circolare n. 186 del 21 dicembre 2017 (sotto allegata), l’INPS ha reso noti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018.

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

È stato il decreto interministeriale del 20 novembre 2017 (in G.U. n. 280 del 30 novembre 2017) a recare il “Valore della variazione percentuale” (salvo conguaglio) per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
Per l’anno 2017 è definitivamente fissato, nella misura dello 0,0%, l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2017. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.
L’indice di rivalutazione provvisorio per il 2018, invece, è determinato in misura pari a 1,1% dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. I trattamenti minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi saranno dunque pari, dal 1° gennaio a 507,42 euro e 289,24 per gli assegni vitalizi (rispettivamente 6.596,46 e 3.760,12 euro annui).
L’incremento pieno dell’1,1%, tuttavia, verrà riconosciuto per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetterà, invece, nella misura del 95% per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo, del 75% per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo, del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo

Rivalutazione per invalidità e assegni sociali

La crescita dell’1,1% avrà conseguenze anche sugli altri trattamenti sociali e assistenziali erogati dall’INPS.
Per le pensioni con i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo), poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione per il 2018 è stata riconosciuta nella misura dell’1,25% per le prestazioni sino a tre volte il minimo, del 1,13% se comprese tra le tre e le cinque volte il minimo e dello 0,94% le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo.
Quanto, invece, all’importo dell’assegno sociale, questo sale nel 2018 a 453,00 euro mensili, mentre la pensione sociale sale a 373,33 euro.
Aumentano dello 0,8%, inoltre, anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili. L’assegno mensile e pensione di inabilità civile risulteranno fissate nel 2018 a 282,55€ al mese.
Godranno di un aumento dello 0,4%, invece, le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria.

Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015

Nella circolare, inoltre, l’INPS fornisce istruzioni sul recupero della maggiore indicizzazione concessa nel 2015 pari allo 0,1%: si tratta del differenziale derivante dalla percentuale di variazione per il 2014 determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Il recupero avverrà quest’anno poiché la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e la successivaa legge 19/2017 hanno di volta in volta differito il recupero di tale conguaglio.
Il recupero, chiarisce l’Istituto, potrà essere effettuato in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro oppure in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto saranno consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>” Procedure di gestione delle pensioni”>”Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.

INPS, Circolare n. 186/2017 

Lucia Izzo/studio castaldi

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