Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, le nuove misure per l’emergenza da Covid19 – 3 Dicembre 2020
Conferenza stampa del Presidente Conte – 3 Dicembre 2020
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Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i
predetti divieti.
5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
6. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
9. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto
dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le Regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle già presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all’esame. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso,
per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;
gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da
parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive
federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive
nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli
impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida
da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il
mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di
sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle
diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per
le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di
prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto
di pertinenza.
Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro
della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto
dall’articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni
che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”, secondo quanto stabilito
dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto
periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui
all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando
che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato
le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono
efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di
reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33
del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157,
l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che
ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma16-bis, del decreto-legge
n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo
di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia
ritenga congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui
al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da
quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e
negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a eccezione di quelle di cui all’articolo
3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste
analoghe misure più rigorose.
Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro
della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto
dall’articolo 30 , comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni
che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, secondo quanto stabilito
dal documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano l’8 ottobre 2020 (allegato 25).
2.Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, quinto
periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui
all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando
che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato
le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono
efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di
reiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33
del 2020, come introdotto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157,
l’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che
ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma16-bis, del decreto-legge
n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo
di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia
ritenga congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui
al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli
spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti
in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti
ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia
nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia
per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e
negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi
all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di
attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a
distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o
curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale
di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni
caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato
18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui
all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato
24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza,
anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività
lavorativa in modalità agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui
all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di
categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette
prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui al comma 1.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché,
per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui
all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato
14.
Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto
obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di
positività;
c) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato
19;
d) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni,
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazionisullemisure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire
la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con
le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto
delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite
da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale
di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica,
ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale,
lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte
secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio
erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità
agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita
del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività
connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione
dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro
privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13
al presente decreto.
Art. 6
Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso
e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più
dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati
parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del
Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come
definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai
sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che
derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come
definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una
persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile
relazione affettiva.
2. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione
alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33
del 2020.
Art. 7
Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 6, chiunque fa
ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,
D, ed E dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato
a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato,
tale da consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 6, nel caso di ingresso da Stati e territori di
cui all’elenco E dell’allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più
Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell’allegato 20:
1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero,
esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo
di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 8, comma 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto
dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto
obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad
un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale
situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o
antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si
attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo
di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto
aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione
di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di
sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di
effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa
all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio
informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da
1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dall’articolo 7, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al
precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli
e le verifiche di competenza.
5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche
ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché’
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore
di sanità pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in
attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più
Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi
da 1 a 5;
b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 alle persone che, in data compresa tra il
21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato
20 per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1.
7. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle persone che, per motivi diversi da
quelli indicati all’articolo 6, comma 1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui
all’elenco C in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui
all’articolo 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore
all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi
sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze
di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36
ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,
in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi
da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori
indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di
lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato
in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso
l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di
lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero
per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al
personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco
nell’esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di
residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute
23 novembre 2020 e successive modificazioni.
Art. 9
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 7;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui
alla lettera a) non sia completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di
settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché alle «Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-
19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio
una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le
situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione
individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 10
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo
nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al
rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato
o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E
dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica
l’articolo 8, commi 6 e 7.
3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il
Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma
1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al
precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera
estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e
tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, nonché
previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo
della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e
sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche
misure di prevenzione dal contagio.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai servizi di crociera che si concludono entro
la data del 20 dicembre 2020 e a quelli in partenza a decorrere dal 7 gennaio 2021.
7. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di
destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle
società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate
in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.
Art. 11
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate,
anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20
marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico», di cui all’allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o
modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15,
nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Art. 12
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle
erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle
Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o
sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di
supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime
persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche
all’aperto.
Art. 13
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia,
con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro,
nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al
15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano
ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque
non oltre il 6 dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre
2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Italia Cashless: Partito il Piano per incentivare l’uso delle carte di credito
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Cristina Adriana Botis / Redazione
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