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ANPAL, nuove regole per lo stato di disoccupazione

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Si considerano in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID (ndr: La DID, è la Dichiarazione Immediata Disponibilità al lavoro, un documento che il lavoratore in cassa integrazione in deroga o ordinaria, in mobilità o disoccupato, deve sottoscrivere per poter fruire degli ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza).

ANPAL, nuove regole per lo stato di disoccupazione

ANPAL, con la circolare n. 1 del 24 luglio 2019, fornisce le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione, applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019 e dunque ai soli contratti di lavoro e attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

A

NPAL specifica che si considerano in stato di disoccupazione i soggetti:

  • che rilasciano la DID 
    e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 recita sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente’.
Con questo intervento normativo, il legislatore reintroduce l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, che si mantiene anche laddove il disoccupato svolga un’attività di lavoro dipendente o autonoma il cui reddito è pari o inferiore a 8.145 euro annui nel primo caso e 4.800 euro annui nell’altro.
La norma interviene, dunque, a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (art. 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (art. 3, co. 3 del 
D.Lgs. n. 147/2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015).

Durata della disoccupazione
La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione, calcolati dal giorno iniziale a quello finale di un rapporto di lavoro.

Lavoro subordinato
Il lavoratore può conservare lo stato di disoccupazione, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità, anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente non superi l’importo di 8.145 annui euro.
In ogni caso, qualora sia avviata una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.

Lavoro autonomo
Anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione, se il reddito conseguito non supera i 4.800 euro annui. Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.
Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. 

Attività lavorative di diversa tipologia
Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, pari a 8.145 euro.

Tirocinio extracurriculare e LSU
Una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio, o un’attività di lavoro socialmente utile o prestazioni di lavoro occasionale, può rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione.

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