(
Adnkronos) –
Ultimi giorni per pagare la sesta rata della rottamazione-quater delle cartelle.La scadenza è lunedì 9 dicembre, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza consentiti dalla legge, rispetto al termine del 30 novembre e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.
I contribuenti in regola con le rate precedenti, comunica l'Agenzia delle entrate-riscossione, devono utilizzare, quindi, il modulo di pagamento, allegato alla comunicazione delle somme dovute che riporta la scadenza del 30 novembre 2024, disponibile in copia anche sul sito. Si ricorda che in caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di poste italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo PagoPa, con l'App equiclick oppure sul sito dell'Agenzia delle entrate riscossione o direttamente agli sportelli prenotando un appuntamento. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono sempre scaricarne una copia direttamente nell'area riservata del sito oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche Contitu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio. I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni.
Successivamente, l'Agenzia delle entrate-riscossione ha inviato agli interessati la comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti 'rottamati' e l'importo dovuto e i moduli di pagamento. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Lascia un commento