Juve Stabia, una sanzione di 2.000 euro e la squalifica di un turno per Nicolas Schiavi (quinta ammonizione stagionale) e Marco Caldore (decima ammonizione del torneo) sono le principali decisioni che riguardano le Vespe in relazione al match col Catanzaro.
Juve Stabia sanzionata di duemila euro, si legge nel dispositivo del giudice sportivo, per “A) per avere i suoi sostenitori occupanti la curva loro destinata intonato, al 30°minuto
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unti Chiave Articolo
B) per avere un suo sostenitore, occupante la tribuna centrale, al 21°minuto del
secondo tempo, colpito ripetutamente e con violenza la panchina della squadra
ospitata e offeso un dirigente della Società avversaria, dopo essersi sporto sulla
recinzione, cessando dal suo comportamento soltanto dopo l’intervento degli
steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.
fed.).
Particolarmente pesanti anche le squalifiche per la Juve Stabia di Schiavi e Caldore che erano diffidati e che di conseguenza salteranno il prossimo turno di campionato col Taranto in programma domenica prossima alle ore 17:30. Caldore in particolare doveva essere anche l’ex di turno che però non ci sarà in casa Juve Stabia.
Gli altri calciatori diffidati della Juve Stabia sono Eusepi (sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping), Evacuo, Altobelli, Dini e Guarracino. In caso di ulteriore giallo subiranno un turno di squalifica. C’à da stare attenti quindi in casa Juve Stabia in queste ultime 4 giornate di campionato.
Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Pro con le decisioni del giudice sportivo (anche quelle inerenti la gara Juve Stabia-Catanzaro).
“DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 28 e 29 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
“
GARE DEL 25, 26, 27 E 28 MARZO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA’
AMMENDA
€ 2000 FERMANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi, all’inizio del secondo tempo, dai suoi sostenitori occupanti la
tribuna laterale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere
lanciato verso il 2°assistente arbitrale due bicchieri di plastica semipieni e una
bottiglietta d’acqua e nell’avere sferrato calci e pugni contro il vetro divisorio fra
tribuna e campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la condotta sopra descritta ha causato il
ritardato inizio del secondo tempo della gara di circa 3 minuti (r.a.a., r. proc. fed.).
€ 2000 JUVE STABIA
A) per avere i suoi sostenitori occupanti la curva loro destinata intonato, al 30°minuto
del primo tempo, cori minacciosi nei confronti della tifoseria avversaria;
B) per avere un suo sostenitore, occupante la tribuna centrale, al 21°minuto del
secondo tempo, colpito ripetutamente e con violenza la panchina della squadra
ospitata e offeso un dirigente della Società avversaria, dopo essersi sporto sulla
recinzione, cessando dal suo comportamento soltanto dopo l’intervento degli
steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.
fed.).
€ 1500 TRENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori occupanti il settore loro riservato, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere un petardo di media
potenza, al 1°minuto del primo tempo;
B) per avere, al 50°minuto del secondo tempo circa, alcuni suoi sostenitori dapprima
proferito ripetutamente grida oltraggiose nei confronti del Medico della Società
avversaria e, successivamente, in conseguenza di un gesto della predetta tesserata,
inseguita lungo la rete di recinzione e ripetuto altre grida oltraggiose nei suoi
confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dello scoppio del petardo e
269/669
considerato, da un lato, l’odiosità degli insulti proferiti e, dall’altro, che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 LECCO per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti degli Ufficiali
di gara, dei Componenti la Procura federale, dei tesserati posizionati sulla panchina
avversaria e dei calciatori della Società ospitata, in particolare:
1 – negli ultimi quindici minuti della partita, ed in particolare tra il 45° e il 53°minuto del
secondo tempo, una quindicina di sostenitori del LECCO lasciava la “Tribuna”
portandosi a ridosso della rete di recinzione che divide tale settore dal recinto di gioco
e alcuni di essi proferivano parole aggressive ed offensive all’indirizzo degli Ufficiali di
gara, dei componenti la panchina del TRENTO e di un componente la Procura
federale;
2 – al termine dell’incontro, mentre la squadra del TRENTO stava imboccando il
sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, numerosi sostenitori del LECCO presenti
in “Curva Nord” e nei “Distinti”, settori contigui al suddetto tunnel, proferivano parole
aggressive, minacciose ed offensive nei confronti dei tesserati ospitati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
€ 1000 MODENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere fatto esplodere nel corso del primo tempo tredici petardi di lieve
potenza all’interno del settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non
si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dello scoppio dei petardi (r.
proc. fed, r. c.c.).
€ 500 LATINA per non avere garantito la partecipazione alla gara ACR MESSINA/LATINA
del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione
dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 30 giugno 2015.
Misura della sanzione in applicazione anche dell’art. 13, comma 2, C.G.S, considerato,
da una parte, che vi erano tifosi al seguito della Società ospitata e, dall’altra, che non
si sono verificate situazioni di contatto fra tifosi e calciatori o altri tesserati del
LATINA (r.c.c., supplemento r.c.c.).
€ 500 BARI per avere una persona non identificata e non autorizzata, ma riferibile alla
Società, fatto accesso all’interno dello spogliatoio del BARI.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per avere una persona non identificata e non autorizzata, ma
riferibile alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 APRILE 2022 ED €
500 DI AMMENDA
FRACCHIOLLA DOMENICO (LECCO)
per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
della Squadra Arbitrale, in quanto si alzava in piedi e con gesti plateali di dissenso pronunciava al
loro indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti e la funzione ricoperta di dirigente addetto all’arbitro (r. IV. ufficiale).
PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE)
per avere tenuto, al 36°minuto del secondo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto usciva reiteratamente dall’area tecnica per protestare nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 APRILE 2022
VISANI MATTEO (CESENA)
per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti
dell’assistente arbitrale, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti (r. a.a.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500
POLITO CIRO (BARI)
per avere ripetutamente fatto accesso nello spogliatoio del BARI nonostante non fosse inserito nella
distinta di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti. (r. proc. fed.).
VAIRA DAVIDE (MODENA)
per essersi trattenuto durante l’intervallo della gara all’interno dell’area spogliatoi del MODENA
nonostante non fosse inserito nella distinta di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti. (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
FRACCHIOLLA DOMENICO (LECCO)
MEDICI NON ESPULSI
AMMENDA € 500
AIROLDI CHIARA (LECCO)
per avere tenuto, al 50°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto ed ingiurioso nei
confronti di alcuni sostenitori della Squadra ospitata posizionati nella Curva Sud, rispondendo alle
offese proferite dagli stessi con un gesto offensivo ripetuto in due occasioni, dopo avere prestato le
cure mediche ad un calciatore della Società di appartenenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate
le modalità complessiva dei fatti e considerati la provocazione subita dai tifosi avversari, da una
parte, e il ruolo ricoperto, dall’altra. (r.proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
RIPA FRANCESCO (FERMANA)
per avere, al 31°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’arbitro, in quanto si allontanava dalla panchina per protestare nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r. IV. Ufficiale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
VADACCA MASSIMILIANO (FERMANA)
ARLEO PASQUALE (POTENZA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CRESCENZI LUCA ANDREA (SIENA)
per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva
con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della
condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra,
che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
MARTINELLI LUCA (CATANZARO, espulso nel corso della gara con la Juve Stabia)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 40°minuto del primo tempo del match con la Juve Stabia, tenuto un
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di
espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi non rispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SPARANDEO LUCA (LECCO)
VASIC ALJOSA (LECCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)
POMPETTI MARCO (PESCARA)
BONAVOLONTA’ ANGELO (FIDELIS ANDRIA)
DI NOIA GIOVANNI (GUBBIO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
ESPOSITO ANDREA (LATINA)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)
ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)
VOLTA MASSIMO (TRIESTINA)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GIGLIOTTI GUILLAUME (BARI)
CIOFI ANDREA (CESENA)
GONNELLI LORENZO (CESENA)
MATTEUCCI EMANUELE (PONTEDERA)
GUIDETTI LUCA (FERALPISALO’)
ROVER MATTEO (SUDTIROL)
BONINI FEDERICO (GUBBIO)
SARAO MANUEL (GUBBIO)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (JUVE STABIA)
PERGREFFI ANTONIO (MODENA)
LA ROSA LUCA (OLBIA)
UDOH KING (OLBIA)
LONARDI LORENZO (VIRTUS VERONA)
IULIANO ONGILIO ALVARO (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)
CRIMI MARCO (TRIESTINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)
MBAYE MAODO MALICK (FERMANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PIZZUL LUCA (PRO PATRIA)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
CAPONI ANDREA (PONTEDERA)
URBINATI GIANLUCA (FERMANA)
BASSO GIANMARCO (VIBONESE)
SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BASSANO GIANLUCA (AQUILA MONTEVARCHI)
BOCCADAMO ANTONIO (AQUILA MONTEVARCHI)
JALLOW SULAYMAN (AQUILA MONTEVARCHI)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO’)
DAVI’ SIMONE (SUDTIROL)
COLOMBINI LORENZO (GIANA ERMINIO)
ZANELLATI ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
SPALLUTO SAMUELE FRANCES (GUBBIO)
CARLETTI CRISTIAN (LATINA)
RICCIARDI MANUEL (LEGNAGO SALUS)
MINALA JOSEPH MARIE (LUCCHESE)
ZENUNI FEDERICO (POTENZA)
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ROLFINI ALEX (ANCONA MATELICA)
GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
FAZZI NICOLO’ (ACR MESSINA)
SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)
ACQUADRO ALBERTO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MAITA MATTIA (BARI)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO (CATANZARO)
PITTARELLO FILIPPO MARIA (CESENA)
REDOLFI ALEX (GUBBIO)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)
LUCARELLI MATTIA (PRO SESTO)
GALAZZI NICOLAS (TRIESTINA)
VITALE GAETANO (SEREGNO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FIGOLI MATTEO (CARRARESE)
CARRARO FEDERICO (FERALPISALO’)
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (FERALPISALO’)
BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA)
CORSINELLI FRANCESCO (LUCCHESE)
MILILLO ALESSIO (MANTOVA)
BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
PEZZELLA SALVATORE (SIENA)
ST CLAIR HARVEY WILLIAM (TRIESTINA)
DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)
ROSSI MARCO (SEREGNO)
AMMONIZIONE (III INFR)
AJETI ARLIND (PADOVA)
JELENIC ENEJ (PADOVA)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
BRUZZO MICHELE (GROSSETO)
AMADIO STEFANO (LATINA)
TREMOLADA LUCA (MODENA)
BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)
ABDALLAH BASIT (MONTEROSI TUSCIA)
PISANO FRANCESCO (OLBIA)
GRILLO PAOLO (VIBONESE)
BISOGNO LUCA (VITERBESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOCALON RICCARDO (TRENTO)
BELLI FRANCESCO (BARI)
BRAMANTE SIMONE (CARRARESE)
MELGRATI RICCARDO (PONTEDERA)
IERARDI MARIO (PESCARA)
KYEREMATENG NIGEL BRIAN (FERMANA)
PANNITTERI ORAZIO (FERMANA)
LEPORE FRANCO (PERGOLETTESE)
MUNARI DAVIDE (PIACENZA)
TONINELLI DARIO (PRO SESTO)
CAUZ CRISTIAN (REGGIANA)
LANINI ERIC (REGGIANA)
NEGLIA SAMUELE (REGGIANA)
GAVIOLI LORENZO (RENATE)
AMMONIZIONE (I INFR)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (PRO PATRIA)
D’AURIA GIANLUCA (CARRARESE)
VETTOREL THOMAS (CARRARESE)
CARUSO LEONARDO (ACR MESSINA)
SILVESTRI TOMMASO (MODENA)
KOBLAR LUKA (POTENZA)
VESENTINI FILIPPO (VIRTUS VERONA).
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi”.