Zone gialle, pubblicato in GU il decreto Riaperture

Il Decreto Riaperture è stato pubblicato in GU n. 117 del 18 maggio 2021 e contiene importanti novità in tema di riaperture in zone gialle

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Il Decreto Riaperture è stato pubblicato in GU n. 117 del 18 maggio 2021 e contiene importanti novità in tema di riaperture e in particolare, visto il miglioramento della curva dei contagi da nuovo Coronavirus Sars-Cov-2, diverse anticipazioni rispetto a quanto previsto con il precedente provvedimento del Governo Draghi.

Le regole per le zone gialle in vigore dal 18 maggio

cosiddetto Coprifuoco (termine infelice)

  • dal 18 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto riaperture, il coprifuoco viene ridotto passando dalle ore 22, attualmente in vigore, alle ore 23. Pertanto il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00.
  • a partire dal 7 giugno 2021 il coprifuoco sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00.
  • dal 21 giugno 2021 il coprifuoco sarà completamente abolito

Ristorazione nelle zone gialle

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco, nonché di protocolli e linee guida adottati

Centri commerciali nelle zone gialle

Dal 22 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida

Piscine, palestre, centri natatori e centri benessere nelle zone gialle

Dal 24 maggio 2021 le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Eventi sportivi aperti al pubblico nelle zone gialle

Dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Impianti nei comprensori sciistici nelle zone gialle

Dal 22 maggio 2021 è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò nelle zone gialle

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Parchi tematici e di divertimento nelle zone gialle

Dal 15 giugno 2021, in nelle zone gialle, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie nelle zone gialle

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Corsi di formazione nelle zone gialle

Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Art. 11

Musei e altri istituti e luoghi della cultura nelle zone gialle

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e’ assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Si aggiunge per dei giovani sportivi che ci hanno posto delle domande in merito alla possibilità di riprendere le loro attività socio-sportive dilettantistiche di squadra, che il Consiglio dei Ministri, quando si era riunito mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 18.15 a Palazzo Chigi sotto la guida del Presidente Mario Draghi, aveva approvato il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2 (Decreto n. 96 del 22 aprile 2021) indicando per lo “Sport di squadra, piscine, palestre – Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto”.

Si rammenta che con Ordinanza n 21A03052 del Ministero della Salute pubblicata in G.U n 115 del 15 maggio 2021 è stato disposto il passaggio in nelle zone gialle della Sicilia e della Sardegna.

Dal 17 maggio le regioni in nelle zone gialle sono complessivamente:

  1. Abruzzo,
  2. Basilicata,
  3. Calabria,
  4. Campania,
  5. Emilia Romagna,
  6. Friuli Venezia Giulia,
  7. Lazio, Liguria,
  8. Lombardia,
  9. Marche,
  10. Molise,
  11. Piemonte,
  12. Provincia autonoma di Bolzano,
  13. Provincia autonoma di Trento,
  14. Puglia,
  15. Toscana,
  16. Umbria
  17. Veneto
  18. Sicilia 
  19. Sardegna

Si suggerisce sempre di consultare la sezione FAQ del sito del Governo per approfondimento sulle domande frequenti dei cittadini in merito alle nuove regole.

Adduso Sebastiano

(tutte le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)

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