Eccellenza- Il Real Forio sbaglia il ricorso e ri-perde la gara con la Frattese

ECCELLENZA – FRATTESE-REAL FORIO: clamoroso errore della società all’ombra del Torrione,che perde così una grossa...

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ECCELLENZA – FRATTESE-REAL FORIO: clamoroso errore della società all’ombra del Torrione,che perde così una grossa occasione di trovare 3 punti importanti ai fini della salvezza. Il club biancovoerde ha sbagliato la notifica all’omologo frattese sia del preannuncio di reclamo,sia del reclamo stesso. 

Simone Vicidomini- Davvero incredibile l’errore commesso da parte della società del Real Forio,che non gli ha consentito di ottenere una vittoria servita su piatto d’argento,ovvero un 3-0 a tavolino per la gara persa in casa del Frattamaggiore due settimana fa. Stando a quanto comunicato dal Giudice Sportivo Territoriale, il club biancoverde ha sbagliato la notifica all’omologo frattese sia del preannuncio di reclamo, sia del reclamo stesso. Questi vizi di forma, hanno reso vano il ricorso per la posizione irregolare di Salvatore Roghi nella partita (il calciatore risultava squalificato dopo l’ultima gara giocata nella stagione scorsa) e fatto rimanere identica la classifica delle 2 squadre. Ecco il dispositivo della sentenza:

“Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Raffaele Barone letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale, a mezzo fax, da parte della società Real Forio 2014 per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Roghi Salvatore, della società Frattamaggiore Calcio. Si dà atto che con posta elettronica certificata (pec) in data 23/9/2019 la segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia; lette le controdeduzioni a difesa della società Frattamaggiore Calcio; rileva l’improcedibilità dell’atto stesso. Invero, dall’istruttoria del fascicolo, si rileva che la società reclamante ha inoltrato alla società controparte (Frattamaggiore Calcio), a mezzo e-mail, (tale strumento non è idoneo a provare la regolarità della proposizione del reclamo nei termini prescritti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso ovvero in data 16 e 17 settembre 2019, contravvenendo alle disposizioni dettate dall’art. 53, 67 e 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. PQM il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 pag. 356 del C.R. Campania, dichiara l’improcedibilità dell’atto che ne preclude l’esame del gravame nel merito e per gli effetti omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/0 in favore della società resistente; fermo restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U. Dispone che la segreteria di questo Giudice provveda alla trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale F.I.G.C. per gli adempimenti di rito”.

 

 

 

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