Sant’Antonio Abate, arriva il divieto di accendere fuochi : i dettagli

Arriva il divieto di accendere fuochi in tutto il territorio comunale di Sant’Antonio Abate Divieto...

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Arriva il divieto di accendere fuochi in tutto il territorio comunale di Sant’Antonio Abate

Divieto di accendere fuochi volti ad eliminare sterpaglie, ramaglie e residui di lavorazione agricole in tutto il territorio comunale di Sant’Antonio Abate dal 15 giugno al 15 settembre.

Sarà consentito l’accensione di sterpaglie essiccate solo in fondi agricoli nel periodo che va dal 16 settembre al 14 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
l’accumulo delle sterpaglie e simili non deve superare le dimensioni di 1 metro di altezza e comunque non superiore a 1 metro cubo; le sterpaglie devono essere posizionate a una distanza di almeno 100 metri dalle abitazione e a 50 metri dalle pubbliche strade con 1’ obbligo della presenza di almeno una persona che abbia la capacità del controllo del fuoco durante l’accensione, la quale al termine delle operazioni, dovrà assicurarsi che non vi siano residui di materiale incandescente; la persona addetta all’accensione dovrà comunque far cessare la combustione, qualora il fumo crei molestie all’intero di edifici anche se ubicati ad una distanza superiore a metri 100.È consento solo la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture dello stesso fondo. Di tale materiale è consentita la combustione in cumuli delle dimensioni di cui al periodo precedente e comunque in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Eventuali molesti causati all’intero di edifici saranno perseguiti ai sensi dell’art. 674 c.p.:
• E’ comunque vietata l’accensione di fuochi in giornate di caldo intenso , di forte vento ed in tutte le situazione di allerta meteo comunicata dalla Sala Operativa Regionale di Protezione civile.
• Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato , è punito con una sanzione da € 100.00 ad € 500.00.
• Per le sanzioni di cui alla presente ordinanza si applicano le deroghe di cui al comma 2 dell’art. 16 della legge 689/1981 cosi come da delibera di Giunta Comunale nr. 211 del 25/10/2011.

Si ricorda inoltre:

  • Che su ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.
  • Che l’accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all’interno di aree boschive, prevede sanzioni Penali cosi come disposto dal D.lgs. 152/2006, dalla legge 21/11/2000, n. 353 dagli artt. 423, 423 bis, 449, 674 Codice Penale.
  • Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a dame comunicazione immediata alle Amministrazioni.

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