Andare in pensione anticipata con la “RITA”? Come e quando!

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata): brevi linee guida sul come e quando è possibile richiederla...

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RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata): brevi linee guida sul come e quando è possibile richiederla per andare in pensione anticipata.

Al fine di andare in pensione in anticipo ovvero anticipare il trattamento pensionistico, la Legge di Bilancio 2018 all’art. 1, co. 168 e 169 ha introdotto la RITA; un’interessante strumento volto a divenire la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare, ossia la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
Tale strumento prevede semplicemente la possibilità di poter utilizzare il capitale che il lavoratore ha accumulato durante la vita lavorativa nei fondi di previdenza complementare e lo si riscuote in anticipo sotto forma di rendita mensile.

RITA , cos’è

La RITA è una nuova forma di flessibilità in uscita che consente ai lavoratori che sceglieranno l’APE, ossia, l’anticipo pensionistico, di coprire in parte o tutto, il finanziamento bancario assicurato.

Chi opterà per la RITA ha diritto ad uno sgravio dello 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni, con una tassazione sostitutiva più favorevole dall’attuale 23% al 9%.

RITA per andare in pensione in anticipo, requisiti

almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.
Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 , l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai disoccupati di oltre 24 mesi.

Pertanto, per questi ultimi i requisiti da possedere sono i seguenti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
    essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi;
    avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
    avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Lo strumento della RITA conviene anche fiscalmente in quanto consente di fruire di alcuni interessanti vantaggi fiscali. In particolare, la rendita integrativa subirà una ritenuta a titolo d’acconto del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.
Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della RITA anche riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007.

Rita cumulabile con APE sociale e volontaria

Si sottolinea infine, come l’accesso alla RITA non preclude la richiesta dell’APE sociale o APE volontaria; essendo gli strumenti cumulabili tra di loro e quindi è possibile ricevere più trattamenti previdenziali ancora prima di accedere alla pensione vera e propria.

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