Pace fiscale, stralcio dei debiti fino a 1000 euro: cosa e come

Pace fiscale, stralcio dei debiti fino a 1000 euro, uno dei punti previsti dalla cosiddetta...

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Pace fiscale, stralcio dei debiti fino a 1000 euro, uno dei punti previsti dalla cosiddetta pace fiscale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale sul proprio portale nel quale specifica le caratteristiche delle mini cartelle da annullare con lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro,

Il Decreto Fiscale, Decreto-Legge n. 119/2018, collegato alla legge di bilancio 2019, all’articolo 4 ha previsto che sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti residui fino a mille euro relativi ai carichi dal 2000 al 2010.

Il Decreto Fiscale 2019 è già entrato in vigore dal 24 ottobre 2018 anche se si è ancora in attesa della conversione in legge da parte del Parlamento.

Stralcio dei debiti fino a 1000 euro, cosa c’è da sapere

L’Art. 4 del Dl 119/2019 prevede che i debiti di importo residuo fino a 1000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancora esistenti alla data del 24 ottobre 2018 e risultanti da singole cartelle di pagamento datate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati; i debiti sono annullati anche se per le cartelle è già stata la richiesta di rottamazione.

Per le somme versate a pagamento di questi debiti bisogna distinguere se queste risultano versate prima o dopo il 23 ottobre 2018. Per i versamenti:

  1. già effettuati fino al 23 ottobre 2018 restano a tutti gli effetti acquisiti (non sono cioè rimborsabili);
  2. effettuati dopo il 24 ottobre sono usati per il pagamento della rottamazione delle cartelle (che include anche i presenti debiti) oppure in mancanza della rottamazione, possono essere usati a compensazione di debiti scaduti o in scadenza o infine in assenza di debiti sono rimborsate;

L’annullamento sarà computato alla data del 31 dicembre 2018 per questioni tecnico-contabili. Inoltre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che una volta effettuato l’annullamento del debito, il contribuente potrà entrare nella propria area riservata sul portale dell’Agenzia e verificare se effettivamente vi è stata l’estinzione del debito.

Somme escluse dallo stralcio dei debiti fino a 1000 euro

Come previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del Dl 119/2018 lo stralcio fino a 1000 euro non si applica per alcune tipologie di debiti:

  1. debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE e all’IVA riscossa all’importazione;
  2. debiti per recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea o anche da recuperare a seguito di condanne della Corte dei conti;
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Annullamento delle cartelle fino a 1000 euro.

Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119: Stralcio dei debiti fino a mille euro 

Articolo 4 –
Art. 4 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
In vigore dal 24/10/2018
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’ presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’ e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

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