Due imprenditori di Porto Empedocle (Ag) escono fuori dall’incubo dei debiti grazie alla legge Anti-Suicidi

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Coniugi imprenditori, schiacciati dalla crisi accentuata dalla pandemia, disoccupati, con l’unica casa pignorata. Sommario della legge e procedure.

Due imprenditori e coniugi, di Porto Empedocle, per la prima volta nella provincia di Agrigento, sono stati ammessi alla procedura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 3/2012*, la cosiddetta “Anti-Suicidi”. La procedura di liquidazione, aperta dal Tribunale di Agrigento con decreto del Giudice delegato Maria Margiotta, è stata presentata dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ) “I diritti del debitore”, organismo autorizzato dal Ministero di Giustizia ad operare per i Tribunali di Agrigento e Sciacca.

I due coniugi imprenditori hanno pagato 62mila euro e si sono liberati di 434mila euro di debiti.

“La giovane coppia di aveva tutti i requisiti per accedere ad una delle procedure previste dalla legge 3/2012 – spiega Stella Vella, referente dell’Occ* – Sono entrambi imprenditori colpiti dalla crisi ed adesso disoccupati anche a causa del Covid-19, con la prima, e unica, casa pignorata e con le vendite all’asta in corso e una montagna di debiti accumulati per cause diverse. Debitori incolpevoli ma disperati. La procedura – continua – assume un rilievo particolare poiché se il loro patrimonio fosse stato liquidato all’asta, con il ricavato avrebbero soddisfatto solo una piccola parte dei loro debiti, rimanendo obbligati per la differenza per tutta la vita, adesso con la procedura di liquidazione dopo aver liquidato il loro patrimonio potranno chiedere e ottenere l’esdebitazione e ripartire da zero senza debiti”.

Due imprenditori di Porto Empedocle (Ag) escono fuori dall’incubo dei debiti grazie alla legge 3/2012*, la cosiddetta “Anti-Suicidi”.

* legge 3/2012*, la cosiddetta “Anti-Suicidi” Presentazione domanda. Il procedimento di composizione si avvia per mezzo di un’istanza da compilare e trasmettere per mail o fax alla Segreteria dell’OCC della propria provincia o città. Valutazione preliminare. La segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento. Accettazione Preventivo. Se la valutazione è positiva, la Segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della procedura: comprensivo del compenso del Gestore della Crisi. Incontro con il gestore della Crisi. Nel corso della procedura il debitore può incontrare più volte il gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che l’hanno generata. Piano di soluzione della crisi. Il gestore dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo. Omologa del Piano. Dopo aver ultimato il piano, il gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al Giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano. LE ULTIME COSE DA SAPERE PRIMA DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO: Il procedimento di composizione della crisi si applica a qualunque tipologia di debiti contratti dal soggetto: chirografari, ipotecari e fiscali. Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore. Accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da consumo/famiglia. Sono esclusi i debiti contratti per attività d’impresa. Liquidazione del patrimonio il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di cancellare i debiti che non sono stati pagati.

La legge in questione è stata recentemente riformata e trasfusa nel DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Entrata in vigore con il provvedimento: 15/08/2020, salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che sono entrati in vigore il 16/03/2019. A fronte del predetto intervento la normativa è rimasta inalterata sotto il profilo della struttura e della finalità ma ha apportato rilevanti novità tra cui: esdebitazione, obiettivo infatti dell’istituto è liberare l’imprenditore meritevole dai debiti rimasti insoddisfatti, per aiutarlo a reinserirsi nel tessuto economico con una nuova attività. Pertanto, il Codice della crisi e dell’insolvenza allarga l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto ai professionisti, agli imprenditori, alle società e ai consumatori. L’esdebitazione senza utilità configura pertanto, una forma di liberazione del debitore anche in assenza di pagamenti a favore dei creditori, ciò al fine di rimettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. Chiaramente è un’ipotesi residuale che però può aiutare coloro i quali non hanno potuto accedere al beneficio del sovraindebitamento proprio per l’assenza dei redditi o beni intestati da vendere o cedere ai creditori anche in garanzia per cancellare le passività. Ampliamento dei soggetti fruitori della composizione della crisi; estensione del procedimento di sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali. facoltà data ai componenti di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi tramite un unico procedimento.

* l’Occ. Il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 introduce la procedura di sovraindebitamento, uno strumento finalizzato a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° d.m. 202/2014). Il registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia e il direttore generale della giustizia civile ne è il responsabile. Il decreto in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede per i primi 3 anni una disciplina transitoria per cui avvocati, commercialisti e notai non hanno obbligo di aggiornamento, purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori.

Adduso Sebastiano

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